In favore di chi denunci condotte estorsive, ovvero, “agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione” (art. 3 della l.44/99), è prevista, agli artt. 1 e ss. della l. 44/99, “una elargizione a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito”, mentre, in favore di chi denunci fatti penalmente rilevanti d’usura, è previsto un mutuo decennale a tasso zero (art. 14 della legge 108/96, modificato dall’art. 145 n. 27 della legge 23.12.2000 n. 388).
In punto di commisurazione del danno, ai fini della richiesta del mutuo decennale a tasso zero, si da atto che il Comitato di Solidarietà, deputato a deliberare sulla concessione delle provvidenze economiche, aveva adottato un orientamento discriminatorio nei confronti delle vittime di usura perpetrata da istituti bancari, rispetto a quelli della criminalità che potremmo definire impropriamente “comune”.
Sennonché, con parere del Consiglio di Stato n. 2879 del 2007, a seguito di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (promosso nel caso “Orsini”), tale indirizzo venne fermamente censurato.
Pertanto, nel caso in cui vengano denunciati fatti penalmente rilevanti, di usura ed/o estorsione, potrà essere presentata apposita istanza, nella quale si dovrà dare atto della denuncia presentata e della quantificazione del danno patito dalle illegittime condotte.