Diritto penale: Usura bancaria ed estorsione

Diritto penale: Usura bancaria ed estorsione

Ho seguito mio padre nel primo caso di usura bancaria riconosciuto dal Ministero, ottenendo le prime Cassazioni penali a tutela delle vittime.

Nell’esperienza di difesa degli imprenditori vittime di abusi perpetrati da rappresentanti di istituti di credito si è potuta riscontrare una nutrita casistica di fatti di usura e di richieste di somme inesistenti integranti possibili fattispecie estorsive. È noto che l’usura, oltre a costituire un illecito di natura civile, rappresenti un'ipotesi di reato lesiva del patrimonio e che, come tale, venga prevista e punita dall’art. 644 del codice penale.

Con l’entrata in vigore della legge n. 108/96 il legislatore intese fissare dei limiti, ovvero, criteri di natura oggettiva, onde poter verificare con matematica certezza se, caso per caso, potessero ritenersi oggettivamente materializzate pratiche usurarie.
Difatti, antecedentemente alla richiamata norma, in assenza di criteri predeterminati e di “soglie” oggettive, ci si doveva affidare a dei criteri di natura soggettiva, che implicavano, come è intuibile, un certo margine di discrezionalità dell’autorità chiamata a giudicare siffatte ipotesi di reato e che non era, quindi, vincolata a parametri certi.

Con la nuova formulazione dell’art. 644 c.p., invece, è la legge che “stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

Oltre a tale criterio, c.d. oggettivo, il legislatore ha comunque mantenuto in vita un criterio c.d. “soggettivo”, ovvero, nel quale rilevano, nel caso di mancato superamento della “soglia”, “gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Superamento Tassi Soglia
La fattispecie di reato necessita, a differenza dell’illecito meramente civilistico, oltre che della materializzazione dell’evento lesivo, ovvero, del superamento dei c.d. “tassi soglia”, anche della presenza, in capo ad i soggetti agenti che pongono in essere la condotta, dell’elemento soggettivo.
Semplificando, affinché possa configurarsi una ipotesi di reato, quindi, non “basta” riscontrare “il mero” superamento delle soglie tempo per tempo individuate, ma deve essere rintracciata anche la presenza del dolo, ovvero, della consapevolezza, in capo a colui o coloro che abbiano materialmente commesso i fatti di reato in questione, di applicare condizioni usurarie.

L’ art. 644 c.p., inoltre, prevede specifiche aggravanti nel caso in cui, a commettere tale illecito siano stati soggetti che abbiano agito “nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare” (cfr art. 644 c.p., co.5 n.1), “in danno di chi si trova in stato di bisogno” (cfr art. 644 c.p., co.5, n.3) ed “in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale” (cfr art. 644 c.p., co.5, n.4).

Pertanto, nel caso in cui a commettere usura siano stati soggetti riconducibili ad istituti di credito non esistono norme che possano escludere, in astratto, la loro responsabilità, anzi, proprio in ragione dell’alta professionalità, sono previste delle specifiche aggravanti.

Quindi, qualora in un rapporto bancario dovessero essere riscontrate delle casistiche usurarie dal punto di vista oggettivo, ovvero, di superamento dei c.d. tassi soglia, affinché possa configurarsi una condotta penalmente rilevante, da portare eventualmente all’attenzione dell’Autorità giudiziaria, dovrebbero necessariamente essere rappresentati i motivi che inducono a ritenere che la condotta possa essere ritenuta consapevole.

Così come è assai frequente che vangano superati i tassi soglia previsti per legge su rapporti bancari come, ad esempio, conti corrente, mutui e leasing, è altresì possibile che i rappresentanti di Banche vadano a chiedere il pagamento di somme non dovute.

Vizio di conto corrente
Difatti, qualora un rapporto di conto corrente sia viziato dall’illegittima pratica anatocistica o ultralegale è possibile assistere in sede di contenzioso ad un ribaltamento delle parti, ossia passare da presunto debitore della Banca a suo creditore.

In tali casi, potrebbe ravvisarsi una fattispecie estorsiva, poiché l’art. 629 del codice penale, prevede l’applicazione di sanzioni penali nei confronti di “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

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