Tribunale di Rovigo febbraio 2023 – Carenza di titolarità del diritto – Rigetto della domanda di revocatoria del Fondo patrimoniale e del conferimento di beni in una Società

Il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda di una società di cartolarizzazione volta a chiedere la revocatoria di un Fondo patrimoniale e di un atto di conferimento di beni immobili in una Società, accogliento l’eccezione di carenza di titolarità del diritto dell’asserita creditrice.

L’azione era stata promossa da una società di cartolarizzazione che si era asserita titolare di un diritto di credito di cui però non ha dimostrato l’acquisto.

Il Giudice ha preliminarmente rilevato come seppure l’azione revocatoria possa essere proposta anche sulla scorta di un credito litigioso, debba in ogni caso essere certa la titolarità del diritto, quale presupposto della domanda.

Dopo aver osservato come l’eccezione di carenza di titolarità del diritto sia rilevabile anche d’ufficio, ha ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità in ordine al fatto che la Gazzetta Ufficiale non dimostri l’avvenuta inclusione di uno specifico credito all’interno della cessione.

A tal fine non è idonea nemmeno un elenco di codici e la dichiarazione della Banca cedente.

 

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Tribunale di Roma Sez. Specializzata in materia di Impresa – Revoca integrale decreto ing. per mancanza estratti conto – Nullità parziale fideiussione di € 382.500,00 per utilizzo del modello ABI - Decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. – Revoca

Preliminarmente la sez. specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto carente la prova del credito per mancata produzione della serie completa degli estratti conto, sia di quella iniziale che di quella finale.

Ciò ha comportato, anche alla luce dei vizi del contratto in punto di interessi ed oneri ultra-legali ed interessi anatocistici, l’impossibilità di ricostruire il saldo di conto corrente anche a mezzo di una CTU.

Oltre a ciò, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità della fideiussione, ritenendo che le clausole 2 e 6 del contratto fossero la pedissequa riproduzione di quelle del modello ABI.

Essendo quindi nulla la deroga al termine entro cui agire ex art. 1957 c.c., la fideiussione sarebbe stata comunque inefficacie per decorrenza del termine di decadenza.

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Tribunale di Velletri Sentenza del 22.12.2022 – Revoca decreto ingiuntivo € 119.268,15 – Mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione

In accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da una società e dai fideiussori, con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, il Tribunale di Velletri ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 119.268,15 emesso sulla scorta di un finanziamento e di un conto corrente.

In particolare, gli opponenti hanno eccepito la mancata partecipazione della Banca all’incontro di mediazione, non essendo a tal fine sufficiente una mera procura autenticata dal proprio difensore che, quindi, poteva ritenersi dotato dei poteri di rappresentanza processuale e non sostanziale.

Quale conseguenza dell’improcedibilità, il Tribunale ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo.

 

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Tribunale di Imperia 01.12.2022 – Sospensione procedura esecutiva immobiliare per un credito di € 324.150,67 – Carenza di prova titolarità del diritto

Il Giudice dell’ Esecuzione del Tribunale di Imperia con provvedimento del 01.12.2022 in accoglimento dell’opposizione spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini ha disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

In particolare, a fondamento dell’opposizione, è stata dedotta la carenza di prova in ordine all’inclusione degli specifici crediti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.

 

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Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del 28.11.2022 – Affidamento di fatto – Rilevanza Da un debito di € 73.476,34 ad un credito di € 42.348,61 con un differenziale di € 115.824,95 a favore del correntista

Con decisione del 28.11.2022, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società correntista e dai fideiussori, tutti patrocinati dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare € 73.476,34 ed ha ricalcolato un saldo creditore in favore della correntista di € 42.348,61.

 

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Tribunale di Rovigo Sentenza del 08.11.2022 – Carenza di prova della titolarità del diritto Revoca di un decreto ingiuntivo di € 278.782,18

Con decisione del 08.11.2022, il Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società mutuataria e dal fideiussore, tutti patrocinati dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare € 278.782,18.

 

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Corte D’App. di Bologna Sent. 19.10.2022 – Revoca integrale del decreto ingiuntiv di € 75.000,00 – Mancato assolvimento dell’onere probatorio e illegittima remissione in termini – Mancata produzione estratti conto – Mancata produzione della fideiussione

La Corte D’Appello di Bologna in accoglimento dell’atto di gravame presentato dalla società correntista e dai due fideiussori, tutti assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 75.000,00 emesso dal Tribunale di Ravenna.

Con il primo motivo di appello, è stata rilevata l’inammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto e quindi l’erroneità del provvedimento con cui il Tribunale di Ravenna concedeva la remissione in termini.

Difatti, quando la convenuta opposta depositava istanza di remissione in termini per la produzione della seconda memoria istruttoria, in realtà non erano ancora decorsi i termini perentori, motivo per il quale avrebbe potuto rimediare al precedente errore nel deposito.

Risultando tardiva la produzione della seconda memoria con i relativi estratti conto allegati, la Corte D’Appello ha ritenuto che la domanda di pagamento fosse sfornita di prova, non essendo a tal fine sufficiente il certificato ex art. 50 TUB.

La Corte D’Appello ha altresì accolto il secondo motivo inerente la mancata produzione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente il solo deposito dell’aumento di massimale.

In ragione di ciò, è stata accolta l’eccezione di decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia della fideiussione.

In riforma quindi della Sentenza di primo grado, sia la società che i fideiussori sono stati completamente esdebitati dall’ingiunzione di € 75.000,00.

 

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Corte D’Appello di Bologna Sentenza del 06.10.2022 Revoca integrale del decreto ingiuntivo per mancata produzione della serie completa degli estratti conto

Con decisione del 06.10.2022, la Corte D’Appello di Bologna, in accoglimento del gravame spiegato dal fideiussore patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare la somma di € 77.469,00.

 

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Nullità della fideiussione di € 1.012.500,00 – Rilevabilità per la prima volta in sede di appello della nullità della fideiussione per utilizzo del modello ABI – Decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. – Corte D’Appello di AN Sent. del 27.09.2022

Nel caso deciso dalla Corte D’Appello di Ancona il fideiussore si era visto rigettare, in primo grado, l’opposizione a decreto ingiuntivo (spiegata da altro avvocato) che lo vedeva debitore dell’ingente somma di € 1.012.500,00.

Si rivolgeva, quindi, all’ Avv. Alessio Orsini, il quale spiegava appello rilevando per la prima volta la nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza.

In accoglimento del gravame, la Corte D’Appello ha ritenuto la nullità parziale della fideiussione omnibus ed in particolare la nullità della deroga al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.

Il fideiussore quindi si è visto esdebitato totalmente rispetto all’ingiunzione di € 1.012.500,00.

 

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Corte D’Appello di Ancona del 12.07.2022 – Fideiussione parzialmente nulla – Revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 609.720,78

A seguito di appello spiegato con il patrocinio dell’Avv. Alessio Orsini, la Corte D’Appello di Ancona ha integralmente riformato la Sentenza di primo grado ed in “totale accoglimento” ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione e revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 609.720,78.

In primo grado i due fideiussori (assistiti da altro difensore) si erano visti rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo mentre, in grado di appello, la Corte in “totale accoglimento” dell’appello spiegato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha ritenuto che quelle prestate fossero delle mere fideiussioni e non dei contratti autonomi di garanzia e che la Banca avesse agito oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.

A tal proposito, l’Avv. Orsini, ha rilevato come le fideiussioni prestate fossero corrispondenti al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza dall’Antitrust e dalla Banca D’Italia e quindi le 3 clausole abusive, di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. dovessero dichiararsi nulle.

 

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Tribunale di Udine Sentenza del 14.06.2022 - Usura sul contratto di mutuo con il costo del confidi – Azzeramento interessi ex art. 1815 II° co. c.c. – Art. 40 II° co. TUB norma inderogabile

La Banca confessa l’usura e il Tribunale dichiara l’inefficacia del precetto e l’illegittima revoca di due contratti di mutu

Il Tribunale di Udine, con Sentenza del 13.06.2022, ha accolto l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. spiegata da una società mutuataria - assistita dall’ Avv. Alessio Orsini - contro l’istituto che le aveva concesso due mutui ipotecari.

In particolare, è stata accertata l’usura contrattuale dei tassi nominali applicati ad un contratto di mutuo, dopo che la banca opposta ha aderito all’eccezione di pattuizione usuraria degli interessi.

Nel caso di specie, è stato decisivo il costo sostenuto per il confidi, ossia per il consorzio di garanzia che la Banca aveva richiesto in sede di erogazione del mutuo e la cui incidenza andava computata come costo del credito ai fini antiusura.

In ragione del superamento del tasso soglia, è sorto in capo ai mutuatari un diritto restitutorio pari a tutti gli interessi corrisposti, ai sensi dell’art. 1815 II° co. c.c.

Poiché gli interessi pagati dalla mutuataria erano superiori rispetto alle rate scadute, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la risoluzione del mutuo.

Medesimo risultato anche per il secondo mutuo, in quanto le maggiori somme corrisposte per il primo mutuo, hanno determinato un forte ridimensionamento delle rate scadute, tanto da non ritenere verificata l’ipotesi di inadempimento prevista dall’art. 40 II° co. del TUB, che è norma inderogabile.

Pertanto, in accoglimento dell’opposizione, il Tribunale ha dichiarato che la Banca non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per il primo mutuo, mentre, per il secondo mutuo, il diritto di agire viene limitato alla sola somma di € 2.273,10, a titolo di rate scadute e non pagate, ritenendo illegittima anche in questo caso la risoluzione del mutuo.

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Tribunale di Venezia Sentenza del 25.05.2022 – Usura - Accertamento indebiti sul conto corrente per € 47.097,20

Il Tribunale di Venezia con Sentenza del 22.05.2022 ricostruisce il saldo di conto corrente al netto degli illegittimi addebiti a titolo di anatocismo ed usura in € 47.097,20 in favore della società correntista.

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