A seguito di opposizione alla esecuzione ex art. 615 I° c.p.c. il Tribunale di Treviso ha accertato l’insussistenza del diritto della Banca ad agire in forza di tale titolo poiché non idoneo a documentare “l’esistenza attuale, certa, liquida ed esigibile di un credito” e revocò integralmente l’ingiunzione.
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