La Procura della Repubblica, applicando scrupolosamente la normativa inerente le provvidenze pubbliche premiali in favore di chi denunci fatti di usura e/o estorsione, riconosce che, sussistendo i presupposti di Legge, il PM è tenuto a concedere la sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99, previa verifica: a) della richiesta alla Prefettura, dell’erogazione del mutuo (usura) e/o dell’elargizione (estorsione); b) dell’elenco delle procedure esecutive in corso; c) della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati.