Corte di Cassazione 25/08/2025 - Cessione in blocco: il cessionario deve provare anche i criteri esclusivi, non solo quelli inclusivi. La Cassazione rigetta il ricorso

Con l'ordinanza n. 23852 del 25 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha rigettato il ricorso di una società di cartolarizzazione, confermando il decreto del Tribunale di Macerata che aveva escluso crediti per oltre 6 milioni di euro dallo stato passivo fallimentare per mancata prova della titolarità.

La vicenda

La cessionaria aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo per crediti derivanti da fideiussioni, prestiti e finanziamenti assistiti da ipoteca, per un totale di circa 6,4 milioni di euro. Il credito era transitato attraverso tre cessioni: una prima cessione in blocco (da banca originaria a nuova banca), una seconda cessione parziale (dalla nuova banca a una società di gestione crediti) e una terza cessione (dalla società di gestione alla società di cartolarizzazione). Sia in sede di verificazione che in sede di opposizione, i crediti erano stati esclusi per difetto di titolarità.

I due principi affermati dalla Cassazione

L'onere di provare anche i criteri esclusivi. La seconda cessione — quella dal primo al secondo cessionario — non era una cessione in blocco totale, ma una cessione parziale con esclusioni specifiche. Il provvedimento della Banca d'Italia che l'aveva disposta stabiliva che restavano esclusi dalla cessione i crediti della controllata in amministrazione straordinaria, che sarebbero stati ceduti solo in un secondo momento. La Cassazione ha ritenuto che gravasse sul cessionario — e non sul debitore — l'onere di dimostrare non solo che i crediti rientravano nei criteri descrittivi della cessione, ma anche che non ricadevano in quelli esclusivi. Il principio è quello di vicinanza della prova: solo il cessionario, che dispone della documentazione e della contabilità della cedente, può dimostrare se un determinato credito è stato incluso o escluso. Non si può pretendere dal debitore — qui il Fallimento — la prova di un fatto che attiene alla sfera interna dei rapporti tra cedente e cessionario.

Il vizio a monte si riflette a valle. Quanto alla terza cessione, la Cassazione ha rilevato che l'insufficienza probatoria sul passaggio intermedio non può che ripercuotersi anche sulla prova dell'ultimo trasferimento. Se non è dimostrato che il credito sia entrato nel portafoglio del secondo cessionario, non può neppure ritenersi provato che sia stato da questi ceduto al terzo. La catena si spezza all'anello debole.

Pubblicazione in Gazzetta e dichiarazione del cedente

La Cassazione ha ribadito che, quando il debitore contesta l'esistenza dei contratti di cessione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione del cedente non sono di per sé sufficienti. Il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel quale la pubblicazione può avere al più valore indiziario.

Esito

Ricorso rigettato. Cessionaria condannata alle spese: 15.200 euro, oltre accessori, con distrazione. Dichiarata inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 23852 del 25/08/2025 – Avv. Alessio Orsini per il Fallimento controricorrente.

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

SCARICA L'ALLEGATO: Clicca qui.

logo

Sempre e solo dalla
TUA parte

Seguimi su: