Il Tribunale di Catania ha ritenuto fondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la sussistenza dei gravi motivi per concedere detta sospensione è data dal fatto che la banca non ha depositato i contratti relativi ai conti di finanziamento estero e che quindi, non è stata data la possibilità di determinare i tassi applicati e le relative condizioni.
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