Con la sentenza n. 570 del 13 maggio 2025, il Tribunale di Teramo (Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà) ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società correntista e dalla sua garante, revocando il decreto monitorio da oltre 416.000 euro e condannando la banca opposta alle spese di lite.
La vicenda
La banca otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di tre società per il saldo debitore di un conto corrente assistito da fideiussione. Due di esse proponevano opposizione contestando tassi ultra-legali e usurari, anatocismo, commissioni non pattuite, valute fittizie e ius variandi illegittimo. In corso di causa interveniva ex art. 111 c.p.c. la società veicolo di cartolarizzazione, asserita cessionaria del credito in blocco ex art. 58 TUB.
I tre profili della decisione
Titolarità del credito. Il Tribunale ha ritenuto l'avviso in Gazzetta Ufficiale — unico documento prodotto dalla cessionaria — inidoneo a provare l'inclusione del credito nella cessione. I criteri indicati (crediti «sorti antecedentemente al 2016», «in sofferenza», derivanti da «attività bancaria in tutte le sue forme») sono stati giudicati troppo generici per identificare con certezza i crediti ceduti. Richiamando Cass. ord. n. 3405/2024, il giudice ha ribadito che la G.U. esonera dalla notifica ma non prova la cessione quando il debitore la contesta: occorre il contratto o elementi presuntivi specifici. Dichiarato il difetto di prova della titolarità in capo all'intervenuta.
Irregolarità del rapporto. La CTU ha accertato commissioni di massimo scoperto, corrispettivo su accordato e commissioni di istruttoria veloce applicate senza pattuizione scritta o in violazione dell'art. 117-bis TUB. In più trimestri i tassi debitori superavano quelli contrattuali senza prova delle comunicazioni ex art. 118 TUB; le valute sugli assegni non rispettavano le condizioni pattuite.
Carenza documentale e azzeramento saldi. La banca non aveva prodotto i contratti dei conti anticipi né gli estratti conto iniziali. Il CTU, su indicazione del giudice, ha azzerato i saldi negativi alla data del primo estratto disponibile ed escluso i periodi intermedi privi di documentazione. I «tabulati di rigenerazione archivio» per il periodo pre-2003 sono stati ritenuti privi di efficacia probatoria: documenti interni, mai portati a conoscenza del correntista.
L'esito
La CTU ha accertato l'inesistenza di un debito della correntista. Il decreto ingiuntivo è stato revocato. La banca opposta è stata condannata alle spese (oltre 22.000 euro, con distrazione) e alle spese di CTU. Compensate le spese tra opponenti e cessionaria, stante il contrasto giurisprudenziale sulla prova della cessione in blocco.
Tribunale di Teramo, sentenza n. 570/2025 del 13/05/2025, Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà – Avv. Alessio Orsini per le società opponenti.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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