TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE : ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

 

Nel caso in commento venne spiegata, da altro difensore, opposizione all’esecuzione che venne respinta. Per la prima volta, nel ricorso per reclamo, venne eccepita l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo poiché non avente le caratteristiche previste dall’art. 474 c.p.c. Il Collegio ha preliminarmente osservato come tale questione potesse essere rilevata anche d’ufficio.

 

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