Tribunale di Bolzano, ordinanza del 23.10.2020 – Sospensione provvisoria esecuzione – Nullità fideiussioni

Il Tribunale di Bolzano, in sede cautelare di valutazione della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione a decreto ingiuntivo, ha espresso importanti principi a presidio dell’utente bancario.

In primo luogo, ha osservato come non solo il debitore principale, ma anche “il garante autonomo possono in ogni caso opporre la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative¸ fra cui la violazione del divieto di anatocismo nonché la violazione della libertà di concorrenza, non potendo mai essere tutelata una pretesa che l’ordinamento vieta (cfr. Cass. n. 16213/2015)”.

Inoltre, in punto di nullità della fideiussione, “la scheda negoziale adottata nel caso di specie dalla banca opposta sembrerebbe riprendere ampiamente nella sostanza, seppur non letteralmente, il modello predisposto dall’ABI, per cui l’opposizione appare poggiare su un fondamento scritto, avendo peraltro i garanti fatto espressamente valere la decadenza ex art. 1957 c.c. nel caso di specie, riservata ogni valutazione in sede decisionale circa l’estensione della censure mosse dalla Banca d’Italia anche alla fideiussione particolare, come già sostenuta da giurisprudenza di merito”.

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