TRIBUNALE DI UDINE 18.01.2017 – ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO CANCELLAZIONE CENTRALE RISCHI

Nell’ordinanza in commento il Tribunale ha dichiarato la segnalazione a sofferenza come illegittima in quanto la banca non si era curata di preavvertire il segnalato. Ha inoltre chiarito come il preavviso debba contenere una complessiva valutazione sulla situazione finanziaria.

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