TRIBUNALE DI ANCONA: ORDINANZA DEL 13/06/2018 – DECRETO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA INAUDITA ALTERA PARTE

Il caso in questione è inerente l’opposizione all’esecuzione, spiegata ex art. 615 II° co. c.p.c., con cui si è eccepito, in via preliminare, l’inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo. Nel merito, è stata dedotta l’usurarietà delle condizioni economiche, nonché l’indeterminatezza e l’illegittimità della c.d. clausola “floor” che, nel caso di specie, venne parificata al tasso corrispettivo, vanificando quindi ogni effettiva possibilità di vantaggio per il mutuatario che aveva sottoscritto il mutuo a tasso variabile.

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