Con la Sentenza in commento la Corte D’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello spiegato dalla Banca poiché notificato tardivamente.
In particolare, nel caso di specie, la Banca aveva effettuato una prima notifica tempestiva che però non andava a buon fine a causa del cambiamento dell’indirizzo del procuratore costituito, appartenente al medesimo Foro del procuratore dell’appellante.
Sul punto, la Corte ha richiamato la consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, per la quale l’eventuale difetto di notificazione “sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto”, con la precisazione che, “Invero, la legge professionale impone a procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio soilo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte relative annotazioni nell’albo professionale”.
Pertanto, “In difetto del requisito della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica, non vi è luogo onde applicare i principi elaborati in giurisprudenza in tema di immediata ripresa del procedimento notificatorio…né vi è spazio per invocare la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma c.p.c., che presuppone pur sempre che la parte sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile”.
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Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19.06.2020, emessa in sede cautelare, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nel caso di specie un mutuo fondiario, ritenendo fondata l’eccezione inerente il superamento del limite di finanziabilità.
In particolare, aderendo a quanto già disposto dalla Corte D’Appello di Venezia ed alla più recente giurisprudenza di Legittimità, ha valorizzato quanto emerso dalla perizia di stima dimessa dall’opponente, ritenendo sussistere “i gravi motivi previsti dall’art. 615 c.p.c. per sospendere in via cautelare l’efficacia esecutiva del titolo, in considerazione del fatto che non risulta notificato il titolo esecutivo e del fatto che le difese di parte opponente in relazione al valore dell’immobile all’epoca della concessione del mutuo, supportate da una perizia di stima, non sono state specificamente contraddette dalla convenuta”.
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L’ordinanza del Tribunale di Roma del 11.05.2020 è di notevole interesse perché, oltre a ribadire importanti principi in tema di illegittima segnalazione a sofferenza, ovvero, rilevanza del preavviso e della preventiva istruttoria sull’insolvenza, individua il periculum in mora nel mancato accesso alle “misure emergenziali previste dal D.L. 17/2020 e poi dal D.L. 23/2020 a sostegno delle imprese ed alla moratoria nel pagamento delle rate di mutuo”.
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Il Tribunale di Grosseto in composizione Collegiale ha rigettato il reclamo spiegato dalla Banca avverso la sospensione della procedura esecutiva già disposta dal Giudice dell’esecuzione e lo ha fatto rilevando come “la banca non erogò alcunché al mutuatario all’epoca della stipula del contratto”, poiché “il primo accredito risulterebbe avvenuto…due settimane dopo la stipula del mutuo in cui si dava atto dell’immediata erogazione della somma di denaro al cliente” e quindi, “Al momento della stipula del contratto azionato quale titolo esecutivo, pertanto, non risulta perfezionatasi alcuna interversione nella disponibilità giuridica del denaro oggetto di mutuo, giacché non vi fu alcuna immediata fuoriuscita della somma dal patrimonio della banca con ingresso nel patrimonio del cliente”.
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Con Sentenza del 07.01.2020 il Tribunale di Milano a decisione di una opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società correntista e dal fideiussore, ha espresso importanti principi a presidio degli utenti bancari.
In conseguenza della rilevata usura pattizia è stato disposto l’azzeramento degli interessi ex art. 1815 II° co. c.c.
Per ciò che concerne la fideiussione, il Tribunale ha dichiarato che, il decorso del termine contrattuale di 36 mesi per intraprendere azioni giudiziali ha “comportato l’estinzione della garanzia
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Scarica il documento completo: Rigettata la domanda di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti conto.
Il Tribunale di Vicenza nel decidere questioni attinenti ai profili di nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI, ha rigettato la richiesta della Banca di concessione della provvisoria esecuzione rilevando come, “non emergono, allo stato, elementi che evidenzino che la fideiussione rilasciata da --------, si discosti dallo schema di contratto predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese concorrenziali, di cui all’art. 2 lett. A) L. 287/1990” e che “parte opposta non ha evidenziato quali siano gli elementi inseriti nel contratto finalizzati compensare o attenuare le criticità segnalate dal richiamato provvedimento del maggio 2005”.
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Colui che denuncia fattispecie di reato inerenti l’usura e l’estorsione può fare domanda per l’Accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di usura ed estorsione chiedendo un Fondo perduto in caso di estorsione ed un mutuo decennale a tasso zero in caso di usura. Successivamente potrà chiedere alla Procura della Repubblica competente un provvedimento ex art. 20 della L. 44/99 di sospensione dei termini di pagamento e delle procedure esecutive.
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In accoglimento dell’opposizione all’esecuzione è stata dichiarata la nullità del precetto per assenza di un titolo avente i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.
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Il Tribunale, ha ritenuto un elevato “fumus” dell’opposizione con riferimento alle ragioni dedotte dal fideiussore ed ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
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A seguito di opposizione alla esecuzione ex art. 615 I° c.p.c. il Tribunale di Treviso ha accertato l’insussistenza del diritto della Banca ad agire in forza di tale titolo poiché non idoneo a documentare “l’esistenza attuale, certa, liquida ed esigibile di un credito” e revocò integralmente l’ingiunzione.
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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il titolare di un rapporto di conto corrente non solo ha contestato integralmente la pretesa di pagamento della Banca di € 90.329,37 ma ha rivendicato un saldo attivo, che in Sentenza è stato ricalcolato in € 59.082,83.
Una differenza quindi tra il saldo preteso dalla Banca e quello accertato in Sentenza di circa € 150.000,00, in ragione degli illegittimi addebiti applicati nel corso del rapporto bancario.
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