– Tribunale di Treviso – ordinanza del 09.10.2020 – Nullità fideiussione – Sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, è stata emessa ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione in ragione dei gravi motivi attinenti ai profili di nullità della fideiussione.

In particolare, il Tribunale, ha dapprima specificato come, “il contratto dedotto in giudizio dalla creditrice opposta è una fideiussione e non una garanzia a prima richiesta (o contratto autonomo di garanzia), perché il regolamento negoziale non contiene una clausola che escluda la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 cc; sicchè non vi è quella elisione dell’accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto all’obbligazione garantita, che connota indefettibilmente la garanzia a prima richiesta”.

Dopodiché, ha correttamente rilevato come, “la clausola ex art. 6 del contratto di fideiussione – contenente la deroga all’art. 1957 cc in merito all’onere di agire contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale – costituisce applicazione dell’art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. in violazione dell’art. 2, l. n. 287/1990; è dunque ravvisabile una nullità parziale della fideiussione, perché all’invalidità dell’intesa anticoncorrenziale si accompagna l’invalidità della pattuizione ‘a valle’ (cfr. Cass. n. 24044/2019 e Cass. n. 29810/2017)”.

Da ultimo, il G.I., dopo aver constatato che, “entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale il creditore non prese iniziative di tutela giurisdizionale, in via di cognizione ovvero di esecuzione, dirette a conseguire il pagamento”, ne ha dedotto che, “si profila dunque la relativa decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale”.

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