Accolta l’eccezione sollevata dall’Avv. Alessio Orsini: la notificazione effettuata al portiere ex art. 139 c.p.c. non richiede, ai fini del suo perfezionamento, la ricezione della raccomandata informativa
Con la sentenza n. 340/2026 del 29 giugno 2026, il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Avv. Alessio Orsini per il pagamento di compensi professionali, confermando integralmente il provvedimento monitorio.
Gli opponenti avevano contestato la validità dell’accordo relativo ai compensi e l’entità delle somme richieste, sostenendone l’eccessività anche in relazione all’esito dei giudizi patrocinati.
La difesa dell’Avv. Orsini ha tuttavia eccepito preliminarmente la tardività dell’opposizione, notificata il 3 luglio 2025, oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c.
Notifica al portiere e decorrenza dei 40 giorni
Il Tribunale ha accolto l’eccezione, soffermandosi sulla distinzione tra le notificazioni disciplinate dagli artt. 139 e 140 c.p.c.
In particolare, nella notificazione ex art. 139 c.p.c. effettuata mediante consegna al portiere, il perfezionamento non è subordinato alla successiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. Nel caso esaminato, la consegna dell’atto al portiere e la comunicazione dell’avvenuta notificazione risultavano effettuate il 20 maggio 2025.
L’opposizione, notificata soltanto il 3 luglio, è stata pertanto ritenuta tardiva.
Il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile senza esaminare il merito delle contestazioni, confermando integralmente il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti, in solido, al pagamento di € 6.000 di spese di lite, oltre accessori.
Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 340/2026 del 29 giugno 2026 – Giudice dott. Roberto Ricci.
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