Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 539/2026, ha accolto l’opposizione proposta da un fideiussore, assistito dagli Avv.ti Alessio Orsini e Mauro Dalla Chiesa, revocando integralmente il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per € 13.864,42, oltre interessi e spese.
La decisione affronta il tema delle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, soffermandosi in particolare sulla clausola di deroga ai termini previsti dall’art. 1957 c.c.
La contestazione del fideiussore
Il garante aveva sottoscritto la fideiussione il 30 ottobre 2002, successivamente aumentata nel 2013.
Con l’opposizione era stata dedotta, tra l’altro, la nullità totale o parziale della garanzia in quanto conforme allo schema ABI oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia e, specificamente, la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.
Da tale nullità veniva fatta discendere la decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per il mancato rispetto del termine previsto dalla disposizione codicistica.
La nullità parziale della fideiussione
Il Tribunale richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” delle intese anticoncorrenziali sono colpiti da nullità parziale, ai sensi dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI oggetto dell’intesa vietata, salvo che risulti dimostrata l’essenzialità di tali clausole rispetto all’intero regolamento contrattuale.
Nel caso esaminato, la fideiussione conteneva espressamente una clausola secondo cui i diritti della banca sarebbero rimasti integri fino alla totale estinzione del credito, senza necessità di escutere debitore o fideiussore entro i termini dell’art. 1957 c.c.
Il Giudice rileva che la banca non aveva specificamente superato il dato della riproduzione della clausola derogatoria dello schema ABI, né aveva allegato che, senza tale clausola, la garanzia non sarebbe stata voluta dalle parti.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato, in via incidentale, la nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.
La tutela antitrust prescinde dalla qualità di consumatore
Un passaggio della sentenza appare particolarmente significativo.
Secondo il Tribunale, ai fini della nullità della clausola non assume rilievo decisivo stabilire se il fideiussore debba essere qualificato come consumatore o professionista.
La nullità, infatti, non trova fondamento nella disciplina consumeristica, bensì nella normativa antitrust e nella riproduzione, nel contratto “a valle”, delle clausole riconducibili all’intesa vietata.
La tutela opera quindi sul piano della validità della clausola contrattuale, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del garante.
La conseguenza: torna applicabile l’art. 1957 c.c.
Una volta espunta la clausola derogatoria, torna ad applicarsi la disciplina ordinaria prevista dall’art. 1957 c.c.
Nel caso concreto, la banca aveva comunicato la revoca e risoluzione del rapporto il 13 maggio 2022, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto soltanto il 18 dicembre 2024.
Il Tribunale rileva inoltre che la banca non aveva allegato e provato iniziative tempestive idonee a impedire la decadenza.
Il periodo trascorso risultava, pertanto, largamente superiore al termine semestrale previsto dalla legge, con conseguente decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Revocato integralmente il decreto ingiuntivo
Il motivo è stato ritenuto assorbente.
Il Tribunale non ha quindi esaminato le ulteriori contestazioni formulate in relazione al mutuo e ai rapporti di conto corrente – tra cui quelle concernenti ammortamento, capitalizzazione composta, clausola floor, anatocismo, commissioni e altri oneri – poiché la decadenza dalla garanzia era già sufficiente a definire l’opposizione.
La sentenza ha pertanto:
revocato il decreto ingiuntivo n. 1619/2024 e condannato il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio.
Osservazioni
La decisione conferma la rilevanza, nelle controversie relative alle garanzie bancarie, della verifica del testo concreto della fideiussione e della sua eventuale corrispondenza alle clausole dello schema ABI censurate dall’Autorità di vigilanza.
La nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. può infatti assumere conseguenze decisive: eliminata la deroga, occorre verificare se il creditore abbia tempestivamente compiuto le iniziative richieste dalla disciplina legale per conservare l’efficacia della garanzia.
Nel caso deciso dal Tribunale di Como, proprio il mancato rispetto di tale termine ha determinato la decadenza della banca dalla garanzia e la conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo.
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