– Procura della Repubblica– Provvedimento di rettifica del 20.02.2021 di “Sospensione delle procedure di esecuzione forzata a seguito di istanza ex art. 20 comma 7, L. N. 44/1999”

A seguito dell’emissione del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive ex art. 20 L. 44/99, l’ Avv. Alessio Orsini chiedeva al PM di voler integrare il provvedimento, specificando che la data di sospensione delle procedure fosse di due anni e non di 300 giorni, nonché espressamente concedendo anche gli ulteriori benefici inerenti la proroga degli adempimenti amministrativi e fiscali, nonché la sospensione dei termini legali.

In accoglimento di tale istanza, con provvedimento del 20.02.2021, il PM disponeva:

– La proroga di anni 2 dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;

– La proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;

– La sospensione per anni 2 dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;

– La sospensione, per la durata di anni due, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.

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