Cessione in blocco: la Gazzetta Ufficiale non prova sempre la titolarità del credito – Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21778/2026 del 25 giugno 2026

Con l’ordinanza n. 21778/2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Alessio Orsini, cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando la causa al giudice di secondo grado in diversa composizione.

La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro, emesso nei confronti della società debitrice e dei fideiussori in relazione a diversi rapporti bancari. In primo grado il decreto era stato revocato e il credito rideterminato nella minor somma di circa 553.000 euro.

La prova della cessione del credito

Particolarmente rilevante è il principio affermato dalla Suprema Corte in materia di cessioni in blocco ex art. 58 TUB.

La Cassazione distingue la prova dell’esistenza del contratto di cessione dalla prova dell’inclusione dello specifico credito nella massa ceduta.

Quando viene specificamente contestata l’esistenza stessa della cessione, la mera pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente: il cessionario deve fornire la prova della fattispecie traslativa. Diversamente, quando è contestata soltanto l’inclusione del singolo credito, l’avviso può assumere efficacia probatoria qualora contenga criteri sufficientemente precisi per identificare con certezza il rapporto ceduto.

Nel caso esaminato, la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente anche sotto il profilo dell’autenticità e dell’identificazione dello specifico credito. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili sia il controricorso della prima cessionaria sia l’intervento della successiva cessionaria.

La riassunzione del processo

La Cassazione ha inoltre chiarito che, in presenza di cause connesse e scindibili, qualora sia stato dichiarato interrotto l’intero processo, la tempestiva riassunzione effettuata da una delle parti interessate è sufficiente a riattivarlo.

Era quindi errata la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti dei fideiussori per non avere questi autonomamente provveduto alla riassunzione.

Il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21778/2026, pubblicata il 25 giugno 2026 – Presidente Scoditti, Relatrice Dal Moro.

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Corte d'Appello di Firenze 25.05.2026 - Cessione in blocco a catena: senza l'avviso in Gazzetta Ufficiale la prova non è raggiunta
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