Cessione dei crediti bancari: la Cassazione chiarisce quando la Gazzetta Ufficiale non basta

Accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Alessio Orsini. La Suprema Corte interviene sulla prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco e sulla riassunzione del processo.

Con l’ordinanza n. 21778/2026 del 25 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un fideiussore, assistito dall’Avv. Alessio Orsini, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

La vicenda nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro, relativo a diversi rapporti bancari. In primo grado il decreto era stato revocato e la somma dovuta rideterminata in circa 553.000 euro.

Cessione del credito: avviso e prova non sono la stessa cosa

Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la prova della cessione in blocco ex art. 58 TUB.

La Cassazione ribadisce una distinzione fondamentale: una cosa è l’avviso della cessione, altra è la prova dell’esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto.

Quando viene specificamente contestata l’esistenza stessa della cessione, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è, da sola, sufficiente a dimostrarla. Il soggetto che afferma di essere succeduto nella titolarità del credito deve fornire la relativa prova.

Diversa è l’ipotesi in cui non sia contestata l’esistenza della cessione, ma soltanto l’inclusione dello specifico credito nell’operazione in blocco: in questo caso l’avviso può costituire prova adeguata, purché contenga indicazioni sufficientemente precise da consentire di individuare con certezza il credito ceduto.

Nel caso esaminato, la documentazione prodotta è stata ritenuta inidonea. La Suprema Corte ha conseguentemente dichiarato inammissibili sia il controricorso della società che si affermava cessionaria sia l’intervento della successiva cessionaria.

La Cassazione interviene anche sulla riassunzione

La pronuncia affronta inoltre un’importante questione processuale.

Secondo la Suprema Corte, quando, in presenza di cause connesse e scindibili, sia stato dichiarato interrotto l’intero processo, la tempestiva riassunzione effettuata da una delle parti interessate è sufficiente a riattivare il giudizio.

I fideiussori, pertanto, non erano tenuti a effettuare una propria autonoma riassunzione. La Corte territoriale aveva errato nel dichiarare l’estinzione del giudizio nei loro confronti.

L’esito

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

La decisione assume particolare rilievo nel contenzioso bancario perché conferma che, quando la cessione viene specificamente contestata, la titolarità del credito non può essere semplicemente affermata, ma deve essere adeguatamente provata.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21778/2026 del 25 giugno 2026 – Presidente Scoditti, Relatrice Dal Moro.

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Corte d'Appello di Firenze 25.05.2026 - Cessione in blocco a catena: senza l'avviso in Gazzetta Ufficiale la prova non è raggiunta
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