Con la sentenza n. 539/2026, pubblicata il 25 giugno 2026, il Tribunale di Como ha accolto l’opposizione proposta da un fideiussore, assistito dagli Avv.ti Alessio Orsini e Mauro Dalla Chiesa, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per € 13.864,42, oltre interessi e spese.
La controversia riguardava una fideiussione sottoscritta nel 2002, contenente, tra le altre, la clausola di deroga ai termini previsti dall’art. 1957 c.c., corrispondente a una delle clausole dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione, limitatamente alla clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva dello schema ABI censurato sotto il profilo antitrust.
Particolarmente significativo è il chiarimento secondo cui tale nullità prescinde dalla qualifica del fideiussore come consumatore o professionista, poiché trova fondamento nella normativa antitrust e non nella disciplina consumeristica.
Eliminata la clausola derogatoria, è tornato quindi applicabile l’art. 1957 c.c.
Nel caso concreto, la banca aveva comunicato la revoca e la risoluzione del rapporto il 13 maggio 2022, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto soltanto il 18 dicembre 2024, senza che risultassero provate tempestive iniziative idonee a impedire la decadenza.
Il Tribunale ha pertanto accertato la decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
La decisione ha così disposto la revoca integrale del decreto ingiuntivo, con condanna della banca alla rifusione delle spese processuali. Le ulteriori contestazioni relative ai rapporti bancari sono rimaste assorbite.
Tribunale di Como, Sez. II, sentenza n. 539/2026 del 25 giugno 2026 – Giudice dott. Giovanni Luca Ortore.
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