– Tribunale di Treviso – ordinanza del 15.01.2021 – Nullità fideiussione – Sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

L’ordinanza in commento, emessa in un giudizio patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha ribadito importanti principi a presidio degli interessi del fideiussore.

Premesso che, “in merito all’applicazione della normativa antitrust ex art. 2, l. n. 287/1990, è giuridicamente corretta l’affermazione secondo cui l’illiceità dell’intesa anticoncorrenziale (c.d. a monte) determina la nullità – totale o parziale, a seconda delle circostanze concrete – dei contratti attuativi c.d. a valle”, nel caso di specie, “l’istanza di sospensione è fondata quanto meno sotto il profilo della decadenza ex art. 1957 cc”.

Difatti, “sul presupposto della nullità della clausola relativa alla rinuncia ai termini ex art. 1957 cc, in quanto riproduttiva dell’art. 6 dello schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”, è stato ritenuto che, “il creditore ha l’onere di tutelare le sue ragioni esclusivamente in sede giudiziale”.

Ed allora, è ben chiaro che, “il termine ‘istanza’ si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (per tutte, Cass. n. 1724/2016)”.

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