Decreto ingiuntivo: opposizione fuori termine il Tribunale la dichiara inammissibile

La consegna dell’atto al portiere ex art. 139 c.p.c. non richiede la ricezione della raccomandata informativa. Il Tribunale di Ascoli Piceno conferma integralmente il decreto ottenuto dall’Avv. Alessio Orsini.

Quaranta giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo. Un termine perentorio che, se non rispettato, può chiudere il giudizio prima ancora che il Giudice esamini le contestazioni nel merito.

È quanto accaduto nel procedimento deciso dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 340/2026 del 29 giugno 2026.

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Avv. Alessio Orsini per il pagamento di compensi professionali. Gli opponenti ne chiedevano la revoca, contestando sia l’accordo sui compensi sia l’entità delle somme richieste.

La questione decisiva, tuttavia, è stata processuale. L’Avv. Orsini ha eccepito che l’opposizione, notificata il 3 luglio 2025, era stata proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 641 c.p.c.

La notifica al portiere

Gli opponenti sostenevano che, essendo il decreto stato consegnato al portiere, il termine dovesse essere calcolato tenendo conto della successiva ricezione della raccomandata informativa.

Il Tribunale ha respinto questa ricostruzione, distinguendo la notificazione ex art. 139 c.p.c. da quella disciplinata dall’art. 140 c.p.c.: nel primo caso, la notificazione effettuata mediante consegna al portiere non richiede la ricezione della raccomandata informativa per il suo perfezionamento.

L’opposizione è stata quindi dichiarata inammissibile perché tardiva, senza esame delle contestazioni di merito.

Il decreto ingiuntivo è stato integralmente confermato e gli opponenti sono stati condannati, in solido, a rifondere all’Avv. Orsini € 6.000 di spese di lite, oltre accessori.

Una decisione che richiama l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato: quando si riceve un decreto ingiuntivo, individuare correttamente il momento dal quale decorre il termine per l’opposizione è essenziale quanto valutare le contestazioni di merito.

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 340/2026 del 29 giugno 2026 – Giudice dott. Roberto Ricci.

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