Centrale Rischi: non si segnala a sofferenza un'impresa solo perché contesta il debito. Il Tribunale di Milano: «Cancellate subito»

Un'impresa sana, con finanziamenti in regolare ammortamento, viene segnalata a sofferenza dal cessionario di un credito che lei stessa contesta da anni. Il Tribunale di Milano, in via d'urgenza, ordina la cancellazione immediata e condanna il segnalante alle spese. Al centro della vicenda, la violazione della Circolare 139 della Banca d'Italia e un principio già affermato dalla Cassazione: la sofferenza non è un automatismo.

 

Il caso è emblematico di una prassi diffusa nel mondo del recupero crediti. Una società si vede recapitare una raccomandata: il cessionario di un credito bancario la informa che, a causa del reiterato mancato pagamento, verrà segnalata a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Peccato che quel credito — circa 23mila euro, saldo di un conto corrente aperto da oltre trent'anni — la società lo contesti da tempo. Gli interessi, sostiene, sono stati calcolati a «uso piazza». C'è anatocismo. La banca originaria non le ha mai consegnato i documenti per verificare. Eppure il cessionario, senza svolgere alcuna istruttoria, preme il pulsante: segnalazione a sofferenza.

La società ricorre al Tribunale di Milano ex art. 700 c.p.c. E vince.

Cosa dice la legge

La disciplina è contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, da ultimo aggiornata l'11 febbraio 2025. Il punto 1.5 della Sezione 2 è scolpito con chiarezza:

«L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore».

La Cassazione, con la sentenza n. 15609 del 2014, aveva già chiarito che la segnalazione a sofferenza non può nascere dal mero inadempimento: occorre una situazione patrimoniale «equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza». Serve, in altre parole, che l'impresa non sia in grado di pagare. Non che abbia scelto di non farlo perché il credito è in discussione.

I tre errori del segnalante

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 1° aprile 2026 (Giudice dott.ssa Michela Guantario), ha individuato tre violazioni.

Nessuna istruttoria autonoma. Il cessionario non ha neppure sostenuto di aver valutato la situazione finanziaria della società prima di segnalarla. Si è limitato a richiamare una comunicazione inviata dalla banca cedente sei anni prima — comunicazione che, peraltro, non aveva indotto la banca stessa a procedere alla segnalazione.

La pluralità di finanziamenti non è indice di dissesto. Il cessionario argomentava che la società avesse molti finanziamenti in corso. Il Giudice ha rovesciato l'argomento: quei finanziamenti erano tutti in regolare ammortamento. Dimostravano capacità di onorare gli impegni, non il contrario. Il ricorso al credito bancario, per un'impresa, è fisiologico.

L'inadempimento era giustificato dalla contestazione. La società non pagava perché contestava il credito, e lo faceva da anni — dalla primissima richiesta della banca. La Circolare 139 vieta espressamente di segnalare a sofferenza in presenza di una contestazione.

Il danno

Sul periculum in mora, la società ha prodotto le comunicazioni di due banche — Banco BPM e Banca Sella — che, proprio a causa della segnalazione, chiedevano chiarimenti e mettevano in discussione i rapporti in essere e le nuove linee di credito. Per un'impresa che vive di finanziamenti bancari, il danno reputazionale di una sofferenza in Centrale Rischi è immediato e potenzialmente letale.

L'ordinanza

Il Tribunale ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione e ha condannato la società cessionaria alle spese: 2.740 euro di compensi e 286 euro di spese vive, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.

La lezione

La pronuncia milanese conferma che la segnalazione a sofferenza non è un'arma di pressione spendibile a piacimento dal creditore — tanto meno quando il credito è controverso e il debitore è un'impresa vitale. Il cessionario che acquista crediti in blocco eredita anche l'onere di verificare, prima di segnalare, se il debitore è davvero insolvente o se sta semplicemente esercitando il proprio diritto di contestazione.

 

Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, ordinanza 1° aprile 2026, Giudice dott.ssa Michela Guantario

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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