Corte di Cassazione 25/08/2025 - Cessione in blocco: il cessionario deve provare anche i criteri esclusivi, non solo quelli inclusivi. La Cassazione rigetta il ricorso

Con l'ordinanza n. 23852 del 25 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha rigettato il ricorso di una società di cartolarizzazione, confermando il decreto del Tribunale di Macerata che aveva escluso crediti per oltre 6 milioni di euro dallo stato passivo fallimentare per mancata prova della titolarità.

La vicenda

La cessionaria aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo per crediti derivanti da fideiussioni, prestiti e finanziamenti assistiti da ipoteca, per un totale di circa 6,4 milioni di euro. Il credito era transitato attraverso tre cessioni: una prima cessione in blocco (da banca originaria a nuova banca), una seconda cessione parziale (dalla nuova banca a una società di gestione crediti) e una terza cessione (dalla società di gestione alla società di cartolarizzazione). Sia in sede di verificazione che in sede di opposizione, i crediti erano stati esclusi per difetto di titolarità.

I due principi affermati dalla Cassazione

L'onere di provare anche i criteri esclusivi. La seconda cessione — quella dal primo al secondo cessionario — non era una cessione in blocco totale, ma una cessione parziale con esclusioni specifiche. Il provvedimento della Banca d'Italia che l'aveva disposta stabiliva che restavano esclusi dalla cessione i crediti della controllata in amministrazione straordinaria, che sarebbero stati ceduti solo in un secondo momento. La Cassazione ha ritenuto che gravasse sul cessionario — e non sul debitore — l'onere di dimostrare non solo che i crediti rientravano nei criteri descrittivi della cessione, ma anche che non ricadevano in quelli esclusivi. Il principio è quello di vicinanza della prova: solo il cessionario, che dispone della documentazione e della contabilità della cedente, può dimostrare se un determinato credito è stato incluso o escluso. Non si può pretendere dal debitore — qui il Fallimento — la prova di un fatto che attiene alla sfera interna dei rapporti tra cedente e cessionario.

Il vizio a monte si riflette a valle. Quanto alla terza cessione, la Cassazione ha rilevato che l'insufficienza probatoria sul passaggio intermedio non può che ripercuotersi anche sulla prova dell'ultimo trasferimento. Se non è dimostrato che il credito sia entrato nel portafoglio del secondo cessionario, non può neppure ritenersi provato che sia stato da questi ceduto al terzo. La catena si spezza all'anello debole.

Pubblicazione in Gazzetta e dichiarazione del cedente

La Cassazione ha ribadito che, quando il debitore contesta l'esistenza dei contratti di cessione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione del cedente non sono di per sé sufficienti. Il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel quale la pubblicazione può avere al più valore indiziario.

Esito

Ricorso rigettato. Cessionaria condannata alle spese: 15.200 euro, oltre accessori, con distrazione. Dichiarata inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 23852 del 25/08/2025 – Avv. Alessio Orsini per il Fallimento controricorrente.

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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Corte Suprema di Cassazione ordinanza 14.02.2024 – Conto anticipi mancata produzione del contratto – Esclusione di tutte le competenze addebitate sul conto principale – Da un debito di € 204.724,94 ad un credito di € 11.772,50

Il correntista, assistito dall’Avv. Alessio Orsini per tutti e 3 i gradi di giudizio, è risultato vittorioso anche innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, a cui la Banca si era rivolta dopo che, sia il giudice di primo grado che, quello di appello, avevano ritenuto fondati i motivi avanzati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, la vicenda trae origine da una ingiunzione che la Banca aveva notificato al proprio correntista per una somma di € 204.724,94 che, dopo il primo grado, veniva ridotta ad € 18.117,01 ed in seguito all’appello spiegato dalla Banca - ove veniva spiegato appello incidentale dal correntista – l’esposizione debitoria veniva azzerata, risultando invece un credito a favore dell’utente bancario di € 11.772,50,

Una volta giunti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, quest’ultima ha confermato le ragioni del correntista, ribadendo come “la mancata produzione del contratto anticipi impedisce la determinazione degli interessi nel medesimo stabiliti e l’individuazione delle commissioni e spese, come già rilevato dal c.t.u. in primo grado”.

 

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Con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 la Corte di Cassazione, sezione civile, Presidente Scarano e Relatore Gorgoni, si è pronunciata sulla nullità dei tassi di interesse determinati sulla base dell’Euribor

L’ordinanza in questione ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello che aveva “ritenuto genericamente enunciata la censura dell’allora appellante perché la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della L. 287/1990 e perché la (banca finaziatrice) non aveva partecipato ad un’intesa manipolativa della concorrenza”.

La Cassazione ha invece ritenuto che “nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013”, pertanto “… detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata…a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810); la Corte d’appello ha errato, dunque, nel ritenere genericamente enunciata la censura di violazione della normativa antitrust;””.

La qualità di prova privilegiata prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, perché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio calcolato in base all’indice Euribor che fu manipolato da un cartello di banche tra il 29/09/2005 ed il 20/05/2008, come fu accertato dall’Autorità antitrust dell’U.E. con decisione del 04/12/2013.

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Cass. Civ. Sez. 3 n. 34889 del 13.12.2023 - F.pdf

CASSAZIONE CIVILE, SEZ.I, SENTENZA N. 27836 DEL 22/11/2017 - IL CONTRATTO DI APERTURA DEL CREDITO DEVE RIPORTARE PRECISE ED ESPLICITE PATTUIZIONI DELLE CONDIZIONI CHE LO REGOLANO

La pronuncia della Corte chiarisce che il contratto di apertura del credito non è un accessorio al contratto di conto corrente, né può essere condizionato come un rapporto giuridico che si inserisce automaticamente nel rapporto di conto corrente, con la conseguenza che le operazioni ad esso connesse necessitano di precise ed esplicite pattuizioni delle condizioni che lo regolano.

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N.8806 DEL 05/11/2017 - LA CORTE HA DEFINITO I PRINCIPI DEL CALCOLO DEL TAEG RICOMPRENDENDO ANCHE LE SPESE DI ASSICURAZIONE

La S. Corte ha enucleato il seguente principio di diritto: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione".

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CASSAZIONE CIVILE,SEZ. I, ORDINANZA N. 25317 DEL 25/10/2017- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI GIUDICATO

La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente il quale ha contestato il fatto che il decreto ingiuntivo non opposto possa coprire di giudicato anche l'azione risarcitoria che egli ha successivamente promosso contro la Banca medesima, secondo quanto invece ritenuto dai giudici di merito.

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI - ORDINANZA N. 23192 DEL 04/10/2017 - CONTRATTI DI MUTUO - PATTUIZIONE USURARIA E' NULLA E NON E' DOVUTO ALCUN INTERESSE

Con Ordinanza n. 23192 del 04/10/2017 la S.C. di Cassazione civile sez. 6,ha riaffermato il principio di diritto secondo il quale, in presenza di un contratto in usura pattizia non sono dovuti interessi, rigettando il ricorso di Banca Apulia la quale sosteneva che la nullità ex art. 1815 c.c. non avrebbe potuto colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia.  

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CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE N. 21854 DEL 20/09/2017 - ESECUZIONE FORZATA - USURA BANCARIA - ART. 20 LEGGE 44/99 - SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

La S.Corte di Cassazione Civile a Sezione Unite, con sentenza n. 21854 del 20/09/2017,  oltre a ribadire i principi espressi dalla Corte Costituzionale sulle competenze del Procuratore in merito al rilascio del provvedimento ex art. 20 L. 44/99, ha enunciato un principio di diritto secondo il quale il Giudice dell'Esecuzione a cui è stato trasmesso il provvedimento di sospensione dal P.M., non può sindacare né la valutazione con cui quest'ultimo ha ritenuto sussistente il presupposto della sospensione, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato.

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5609 DEL 07/03/2017 - LA MANCANZA DI FORMA SCRITTA DOVREBBE COMPORTARE LA NULLITA' DELL'INTERO RAPPORTO

Chiarissima la Corte: “Affinché una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa."
Ed ha precisato: “Invero, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. (OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti.

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CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORDINANZA N. 5598 DEL 06/03/2017 - CASSATA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - MUTUI - SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha errato nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse superato solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori.

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CASSAZIONE PENALE N. 8412 DEL 02.03.16 - Annullata Ordinanza del GIP che aveva archiviato "de plano".

Il GIP del Tribunale di Torino aveva emesso il decreto di archiviazione de plano, cioè senza fissare l'udienza camerale per discutere l'opposizione nei confronti di funzionari della Unicredit, imputati di usura bancaria.

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20/11/2015 – Cassazione Penale n. 45642/2015

Il GIP del Tribunale di Torino aveva emesso il decreto di archiviazione de plano, cioè senza fissare l'udienza camerale per discutere l'opposizione nei confronti di funzionari della Unicredit, imputati di usura bancaria.

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