Con la sentenza n. 1382 del 15 giugno 2026, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. proposta da una società di cartolarizzazione, che aveva perso in due gradi di merito per difetto di prova della titolarità del credito e tentava di far valere un preteso contrasto con una precedente sentenza del Tribunale di Ferrara.
La tesi della cessionaria
La vicenda originaria: un decreto ingiuntivo da circa 280mila euro, revocato dal Tribunale di Rovigo e poi dalla stessa Corte, perché la cessionaria non aveva provato l'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco. La cessionaria proponeva revocazione, sostenendo che il Tribunale di Ferrara, in un giudizio di opposizione all'esecuzione fondato sullo stesso mutuo, l'avesse già qualificata come cessionaria del credito, formando così un giudicato sulla titolarità.
Perché la Corte ha rigettato
La Corte ha escluso il contrasto di giudicati per tre ragioni.
Parti diverse. Il giudizio di Ferrara era stato promosso dalla sola società debitrice. Il garante — che pure era parte nel giudizio di merito — non vi aveva mai partecipato. Né poteva operare un'efficacia riflessa del giudicato, mancando il necessario nesso di interdipendenza sostanziale.
Oggetto diverso. Il Tribunale di Ferrara aveva deciso una questione esclusivamente processuale: se il contratto di mutuo potesse valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. — e aveva concluso di no. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva invece investito questioni di merito: debenza dell'importo, validità della fideiussione, usura, capitalizzazione e titolarità del credito. Per la giurisprudenza di legittimità, perché sussista contrasto di giudicati occorre una «ontologica e strutturale concordanza» tra le due decisioni. Qui mancava.
Nessun giudicato implicito. La sentenza di Ferrara, limitandosi a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, non aveva compiuto alcuna valutazione sulla spettanza sostanziale del credito. Anzi: «ne prescinde totalmente», ha scritto la Corte. Il giudicato implicito avrebbe potuto ipotizzarsi semmai nel caso opposto: se il Tribunale avesse riconosciuto il diritto a procedere a esecuzione, ciò avrebbe presupposto la titolarità. Ma qui era accaduto il contrario.
Esito e spese
Revocazione rigettata. La cessionaria è stata condannata al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, sentenza n. 1382/2026 del 15/06/2026 – Avv. Alessio Orsini per i convenuti in revocazione.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 772 del 3 giugno 2026, il Tribunale (Giudice dott.ssa Laura Ceccon) ha rigettato la domanda di condanna proposta da una società di recupero crediti, mandataria di un fondo, nei confronti di un correntista, accogliendo l'eccezione di carenza di titolarità del credito e condannando la società attrice alla rifusione delle spese.
Il caso
La vicenda traeva origine da un decreto ingiuntivo di oltre 114.000 euro ottenuto in forza di una duplice cessione in blocco: dalla banca originaria a una SPV e da quest'ultima al fondo acquirente. Il correntista si opponeva, contestando l'effettiva inclusione del proprio rapporto nel perimetro delle cessioni.
I tre vizi
Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione fondata e assorbente, individuando tre ragioni di rigetto.
Discrasia tipologica. Gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale individuavano i crediti ceduti come derivanti da «finanziamenti ipotecari e/o chirografari concessi a debitori classificati a sofferenza». Il credito azionato, invece, traeva origine dal saldo debitore di un conto corrente. Questa divergenza oggettiva — ha osservato il Giudice — impedisce di ritenere dimostrata la riconducibilità del rapporto alla massa ceduta, in assenza di prove ulteriori.
Documenti unilaterali. L'estratto notarile prodotto dalla cessionaria si limitava ad attestare la conformità dei dati estratti dal sistema informatico della società, senza alcuna attestazione sulla fondatezza del credito o la sua provenienza dalle cessioni. L'atto notarile di deposito della lista crediti certificava solo la provenienza formale del documento, senza attribuire fede privilegiata al suo contenuto, rimasto confinato alla sfera dichiarativa della parte.
Produzione tardiva. La lista crediti era stata depositata solo in sede di note conclusive, in violazione delle preclusioni istruttorie, ed era dunque inutilizzabile.
Esito e spese
La domanda è stata rigettata e la società attrice condannata alla rifusione delle spese.
Tribunale di Treviso, Sez. III Civile, sentenza n. 772/2026 del 03/06/2026, Giudice dott.ssa Laura Ceccon – Avv. Alessio Orsini per il convenuto opponente.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 2011 del 21 maggio 2026, la Corte d'Appello (Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani) ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze, accogliendo l'opposizione a precetto proposta da una mutuataria e accertando il difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione che aveva intimato il pagamento di oltre 278.000 euro.
La vicenda
Il caso traeva origine da un mutuo fondiario del 2006 per circa 300.000 euro. Il credito era stato oggetto di una triplice cessione in blocco. La cessionaria finale notificava precetto per oltre 278.000 euro. La debitrice proponeva opposizione, eccependo la carenza di titolarità. Il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione.
L'errore fatale: manca l'avviso della terza cessione
La cessionaria doveva dimostrare tre passaggi. Per i primi due aveva prodotto gli estratti della Gazzetta Ufficiale. Per il terzo — il passaggio decisivo dalla SPV alla cessionaria finale — aveva depositato un avviso che però riguardava una cessione completamente diversa. Lo aveva ammesso la stessa difesa della cessionaria nella memoria di replica: un «errore materiale» nel selezionare l'estratto.
Quello giusto è stato prodotto solo con la memoria ex art. 190 c.p.c., dunque tardivamente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile. E senza l'avviso, la «catena identificativa dei crediti ceduti» risulta «priva del suo anello iniziale e imprescindibile» — una carenza «dirimente» che rende irrilevanti tutti gli altri documenti prodotti: elenchi debitori in PDF di incerta provenienza, screenshot, dichiarazioni di terzi.
La dichiarazione del terzo senza procura
La cessionaria aveva prodotto anche una dichiarazione resa da una banca «in nome e per conto» della SPV cedente, per attestare l'inclusione del credito. La Corte l'ha ritenuta priva di valore probatorio: non era stata conferita alcuna procura dalla cedente alla dichiarante. E quand'anche quest'ultima fosse stata servicer della cedente, i poteri del servicer sono limitati alla riscossione e ai servizi di cassa, non si estendono ad atti ricognitivi della titolarità.
L'esito
La Corte ha accolto l'opposizione, accertato il difetto di titolarità e condannato la cessionaria alle spese di entrambi i gradi: € 11.229 per il primo grado ed € 7.120 per l'appello, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. I Civile, sentenza n. 2011/2026 del 21/05/2026, Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con ordinanza del 1° aprile 2026, il Tribunale, Sez. VI Civile (Giudice dott.ssa Michela Guantario), ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una società, ordinando al cessionario del credito la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il caso
La ricorrente intratteneva da oltre trent'anni un rapporto di conto corrente con una banca. Nel 2018, a fronte della richiesta di ripianare l'esposizione debitoria di circa 23.000 euro, la società chiedeva la documentazione contrattuale per verificare la legittimità delle condizioni applicate — interessi determinati a «uso piazza» e addebiti anatocistici. La banca non riscontrava. Ciononostante, prima intimava il pagamento tramite il proprio servicer, poi cedeva il credito in blocco a una società di recupero. Quest'ultima, nel novembre 2025, comunicava l'imminente segnalazione a sofferenza e, nel gennaio 2026, la segnalazione risultava effettivamente iscritta.
La ricorrente agiva in via d'urgenza, deducendo di non versare in stato di difficoltà economica: i finanziamenti in essere erano in regolare ammortamento, i fidi rispettati, e il mancato pagamento del saldo dipendeva esclusivamente dalla contestazione del credito.
Perché la segnalazione era illegittima
La Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, nell'ultimo aggiornamento del febbraio 2025, prevede che la segnalazione a sofferenza «implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore».
Il Tribunale ha rilevato tre violazioni.
Nessuna istruttoria autonoma. Il cessionario non aveva neppure allegato di aver valutato la situazione finanziaria della ricorrente prima di segnalarla. Si era limitato a richiamare una comunicazione della banca cedente del 2019, che peraltro non aveva spinto la stessa banca a procedere alla segnalazione.
I finanziamenti in essere provavano il contrario del dissesto. Il cessionario sosteneva che la pluralità di finanziamenti dimostrava una situazione deficitaria. Il Giudice ha rovesciato l'argomento: quei finanziamenti erano tutti in regolare ammortamento, a riprova della capacità della società di onorare gli impegni. Il ricorso al credito bancario, per un'impresa, è fisiologico.
L'inadempimento era giustificato dalla contestazione. La società non pagava perché contestava il credito, e lo faceva sin dalla prima richiesta della banca. La Circolare 139 vieta espressamente di segnalare a sofferenza in presenza di una contestazione.
Il periculum in mora
La ricorrente ha provato il danno concreto: due banche con cui intratteneva rapporti le avevano scritto chiedendo chiarimenti proprio a causa della segnalazione, mettendo in discussione i rapporti in essere e le nuove linee di credito. Una reazione di allarme del ceto bancario che confermava il pregiudizio immediato per l'attività d'impresa.
Esito
Il Tribunale ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione e condannato il cessionario alle spese: 2.740 euro per compensi, 286 euro per spese vive, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, ordinanza 1° aprile 2026, Giudice dott.ssa Michela Guantario
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 491 del 19 febbraio 2026, la Corte d'Appello (Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio) ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini e accolto l'opposizione a precetto proposta da un mutuatario, accertando che la cessionaria non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata per circa 42.000 euro.
Il motivo decisivo: il contratto di mutuo non c'era
Il creditore procedente aveva notificato precetto in forza di un mutuo fondiario del 2006. Il debitore si era opposto. Il Tribunale di Rimini aveva respinto l'opposizione, ma in appello la prospettiva è cambiata radicalmente per una ragione tanto semplice quanto decisiva: il contratto di mutuo — il titolo su cui si fondava l'azione esecutiva — non era stato tempestivamente prodotto in primo grado.
La cessionaria, al momento della costituzione, aveva dichiarato di averlo depositato come documento n. 4. Ma nel fascicolo di parte, sotto quel numero, c'era un ricorso per intervento in una procedura esecutiva. Il contratto di mutuo è comparso solo con le note difensive conclusive del 7 luglio 2023, ben oltre i termini preclusivi dell'art. 183 c.p.c.
La Corte ha dichiarato la produzione inammissibile. E in appello il documento non poteva essere recuperato: la riforma del 2012 consente di produrre nuovi documenti in secondo grado solo se la parte dimostra di non aver potuto farlo prima per causa a lei non imputabile. Impedimento che la cessionaria non aveva neppure allegato.
La titolarità del credito: un profilo processuale interessante
La Corte ha respinto il motivo di appello relativo al difetto di titolarità, ma lo ha fatto applicando un principio utile: le preclusioni dell'art. 345 c.p.c. non operano per i documenti che provano la legittimazione attiva. L'atto di cessione, prodotto per la prima volta in appello, era dunque ammissibile. Ma il contratto di mutuo — ha chiarito la Corte — è documento di merito: serve a provare l'esistenza e il contenuto del diritto. Per questo soggiace alle preclusioni piene.
Senza contratto, niente prova del diritto
La conclusione è netta: in mancanza del contratto di mutuo ritualmente prodotto, il creditore non ha assolto l'onere probatorio. Non basta che il debitore abbia riconosciuto l'esistenza del rapporto: ciò che manca è la prova del contenuto — tassi, condizioni, piano di ammortamento — che spetta al creditore ed è contestata dal debitore.
Esito e spese
La Corte ha accolto l'opposizione e condannato la cessionaria alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 491/2026 del 19/02/2026, Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 99 del 26 gennaio 2026, il Tribunale (Giudice dott. Gabriele Conti) ha accolto la domanda di ricalcolo del conto corrente proposta da un correntista, accertando un saldo a credito di € 49.346,92 a fronte di un apparente debito di € 5.010,44: oltre 54mila euro di differenza a favore del cliente.
Il conto corrente
Il correntista aveva un rapporto di lunga durata, assistito da aperture di credito, e contestava l'applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale ha disposto CTU, accogliendo l'ipotesi di ricalcolo che applicava i contratti di apertura di credito prodotti dallo stesso attore, verificava l'usura includendo l'effetto della capitalizzazione e calcolava la prescrizione sul saldo ricalcolato — non su quello esposto dalla banca. Il risultato ha completamente ribaltato la prospettiva.
I mutui: domande respinte
Rigettate le censure relative a cinque contratti di mutuo. Il Tribunale ha escluso il collegamento negoziale tra i finanziamenti (erano mutui solutori, pienamente validi), ha respinto la dedotta nullità delle clausole Euribor (la banca non era parte dell'intesa manipolativa e i contratti erano successivi ai fatti) e ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese, estendendo ai mutui a tasso variabile i principi già affermati dalle Sezioni Unite per il tasso fisso. Confermata anche la validità della clausola floor.
Sinteticità degli atti
Il Tribunale ha censurato l'atto di citazione — 65 pagine con allegati testi di algebra — per violazione del principio di sinteticità ex art. 121 c.p.c. e D.M. 110/2023. La violazione non comporta invalidità dell'atto ma ha inciso sulla liquidazione delle spese, compensate al 50%.
L'esito
Banca condannata a rifondere le spese di lite: € 3.526 per compensi ed € 272,50 per esborsi (già ridotti del 50%), oltre accessori. Spese di CTU interamente a carico della banca. Distrazione in favore del difensore antistatario.
Tribunale di Vicenza, Sez. I Civile, sentenza n. 99/2026 del 26/01/2026, Giudice dott. Gabriele Conti – Avv. Alessio Orsini per l'attore.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 35 del 21 gennaio 2026, il Tribunale (Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi) ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una fideiussore, revocando il provvedimento monitorio di circa 29.000 euro per difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione.
Il caso
La vicenda traeva origine da una fideiussione omnibus prestata nel 2008 a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente. Anni dopo, una società di cartolarizzazione otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della fideiussore, affermando di aver acquisito il credito in blocco. L'opponente eccepiva il difetto di titolarità.
Perché la prova non è stata raggiunta
Il Tribunale ha rilevato tre vizi nella posizione della cessionaria.
La banca originaria non compariva in Gazzetta Ufficiale. L'estratto prodotto elencava cinque banche cedenti. Nessuna coincideva con la Cassa di Risparmio che aveva erogato il credito e ricevuto la fideiussione. Il codice fiscale era diverso. La cessionaria non ha fornito alcuna spiegazione.
Il cedente cambiava da un atto all'altro. Nel ricorso monitorio la cessionaria aveva dichiarato di agire in forza di una cessione da un istituto; nella comparsa di costituzione ne ha indicato un altro. Due banche diverse, senza mai produrre il contratto di cessione.
Non era stata indicata la categoria del credito. In presenza di una moltitudine di criteri descrittivi, inclusivi ed esclusivi, la cessionaria non aveva neppure individuato a quale categoria appartenesse il credito azionato. E secondo la Cassazione il cessionario deve dimostrare non solo che il credito rientra nei criteri descrittivi, ma anche che non ricade in quelli esclusivi, in base al principio di vicinanza della prova.
A ciò si aggiunge che la memoria conclusionale depositata due volte dalla cessionaria — con nuova documentazione — è stata dichiarata inammissibile per tardività.
Esito e spese
Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opposta alla rifusione delle spese, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario, IVA e CPA.
Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. I Civile, sentenza n. 35/2026 del 21/01/2026, Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi – Avv. Alessio Orsini per l'opponente.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 376 dell'11 dicembre 2025, il Tribunale di Vasto (Giudice dott. Aureliano Deluca) ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da una società --------, da altra società e da un fideiussore, revocando le ordinanze del Giudice dell'Esecuzione e dichiarando inammissibili gli interventi della società di cartolarizzazione e della sua mandataria nella procedura esecutiva immobiliare.
La vicenda
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare erano intervenute una società di cartolarizzazione e la sua mandataria, affermando di aver acquistato in blocco i crediti derivanti da tre linee di credito chirografarie garantite da fideiussioni omnibus. Gli esecutati contestavano la titolarità. Il G.E. rigettava l'istanza di sospensione, ritenendo che le difese sul merito implicassero acquiescenza sulla legittimazione.
I due profili della decisione
Questione processuale: nessuna acquiescenza. Il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni onnicomprensive sollevate dagli esecutati — benché formulate con formula generica — non potessero che riguardare anche la legittimazione ad agire, poiché le memorie degli intervenuti si erano incentrate proprio sulla cessione del credito. Quindi nessun riconoscimento implicito. La titolarità del credito è un fatto costitutivo della domanda che spetta a chi agisce provare; la relativa contestazione è una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto, rilevabile anche d'ufficio.
Questione di merito: la Gazzetta Ufficiale non basta. Nel merito, il Tribunale ha accertato che la cessionaria non aveva provato la titolarità. Le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale indicavano solo l'arco temporale di insorgenza dei crediti ceduti — per un periodo vastissimo, dal 1988 al 2020 — senza alcun elemento che consentisse di identificare con certezza i crediti oggetto della procedura. Mancavano i contratti di cessione. La dichiarazione della banca cedente aveva valore meramente indiziario, non confessorio. E il Giudice ha sottolineato che la funzione della pubblicazione in Gazzetta è solo quella di esonerare il cessionario dalla notifica individuale e di fissare il momento a partire dal quale il pagamento al cedente non libera il debitore: non prova l'esistenza e il contenuto della cessione.
L'esito
Il Tribunale ha revocato le ordinanze del G.E. e dichiarato inammissibili gli interventi della cessionaria e della sua mandataria. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra tutte le parti, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla materia.
Tribunale di Vasto, sentenza n. 376/2025 dell'11/12/2025, Giudice dott. Aureliano Deluca – Avv. Alessio Orsini per gli attori opponenti.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza del 22 novembre 2025, il Tribunale di Bologna (Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro) ha accolto l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da due fideiussori, dichiarando l'insussistenza del diritto dei creditori di agire esecutivamente in forza del titolo stragiudiziale e la conseguente nullità del precetto opposto.
La vicenda
Due fideiussori ricevevano la notifica di un precetto per importi superiori a due milioni di euro, fondato su una fideiussione rilasciata per atto pubblico nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario in pool. I creditori avevano però già richiesto e ottenuto, sulla base del medesimo titolo negoziale, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Tale decreto, opposto dai fideiussori, era stato revocato per incompetenza territoriale e il giudizio di merito risultava tuttora pendente avanti ad altro Tribunale. I fideiussori proponevano quindi opposizione al precetto, contestando — tra gli altri motivi — che la scelta del creditore di munirsi del decreto ingiuntivo gli precludeva di azionare in via esecutiva l'originario titolo stragiudiziale.
Il principio affermato
Il Tribunale ha ritenuto che, nella peculiare fattispecie, la possibilità per i creditori di azionare esecutivamente il titolo stragiudiziale fosse esclusa dalla scelta processuale di porre previamente lo stesso titolo a fondamento di un decreto ingiuntivo. Con la conseguenza che, revocato il decreto e pendente il giudizio di merito, resta inibita l'attitudine del titolo negoziale a fungere da titolo esecutivo autonomamente azionabile ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.
Le ragioni della decisione
Il Tribunale ha sviluppato il proprio ragionamento su due direttrici.
Questione sistematica: evitare la sovrapposizione tra giudizi. Ammettere l'esecuzione su titolo stragiudiziale in pendenza del giudizio di merito sul medesimo rapporto contrattuale significherebbe vanificare l'utilità dell'accertamento giudiziale già in corso, con un'anomala interferenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'esecuzione — giudizi che, per petitum e causa petendi, dovrebbero rimanere distinti e non sovrapponibili, con il rischio di un conflitto logico di giudicati.
Questione di abuso del processo e giusto processo. Consentire al creditore di moltiplicare le iniziative processuali per la medesima pretesa creditoria, costringendo il debitore a difendersi contemporaneamente in più sedi, configura un ingiustificato aggravio e contrasta con i principi di buona fede, correttezza ed economia processuale, oltre che con il canone del giusto processo.
In un'ottica solidaristica di contemperamento delle posizioni delle parti, il creditore che ha scelto la via dell'accertamento giudiziale deve attendere l'esito di quel giudizio e, semmai, richiedere in quella sede un'ordinanza anticipatoria di condanna, senza poter aggirare la pendenza azionando parallelamente il titolo stragiudiziale in via esecutiva.
L'esito
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e dichiarato l'insussistenza del diritto dei creditori di procedere esecutivamente alla data di notifica del precetto, con conseguente nullità derivata del precetto stesso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'obiettiva novità delle questioni trattate, della condotta conciliativa manifestata dai creditori dopo la fase sommaria e del rigetto di altre eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti.
Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, sentenza del 22/11/2025, Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 2841 del 24 settembre 2025, la Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile (Pres. est. dott.ssa Gabriella Zanon), ha rigettato l'appello proposto da una società di cartolarizzazione, confermando la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva revocato il decreto ingiuntivo da circa 278mila euro per difetto di prova della titolarità del credito.
La vicenda
La cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di un mutuo fondiario erogato nel 2010 dalla banca originaria. Sia la società debitrice che il garante si opponevano, contestando la titolarità del credito. Il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione. La cessionaria proponeva appello, sostenendo che le contestazioni avversarie sulla titolarità fossero tardive e che comunque la documentazione prodotta fosse sufficiente.
Perché la Corte ha confermato il rigetto
Nessuna tardività della contestazione. La Corte ha chiarito che la contestazione della titolarità del credito non è un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa: è proponibile in ogni fase del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio. Gli opponenti, peraltro, l'avevano già formulata nell'atto di citazione.
La Gazzetta Ufficiale non scioglieva il dubbio. Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017 erano pubblicati ben tre avvisi di cessione in blocco dalla stessa banca: uno a un primo fondo, uno a un secondo fondo (tramite una SPV), uno direttamente a un terzo fondo. Due di questi avevano caratteristiche pressoché identiche: entrambi riguardavano crediti da mutui, aperture di credito e finanziamenti erogati tra gli anni Settanta e il 2016. Il mutuo del 2010 rientrava astrattamente in entrambi gli archi temporali. Impossibile stabilire con certezza a quale cessionario fosse andato.
L'elenco debitori non era attendibile. Il documento prodotto dalla cessionaria era un elenco interno di 124 pagine, senza alcuna garanzia di autenticità, privo di riferimenti certi al contratto di cessione e non estratto da fonti ufficiali.
La lettera di risoluzione indicava un altro cessionario. Nella lettera con cui la banca aveva risolto il mutuo si dava atto di una cessione a un soggetto diverso — una cartolarizzazione del 2011 — non alla cessionaria che aveva agito in giudizio.
Nuovi documenti in appello inammissibili. I documenti prodotti per la prima volta in grado di appello sono stati dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c.
Esito
Appello rigettato. Cessionaria condannata a rifondere le spese del grado: 14.239 euro per compensi, oltre accessori, con distrazione. Dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. I Civile, sentenza n. 2841/2025 del 24/09/2025, Pres. est. dott.ssa Gabriella Zanon – Avv. Alessio Orsini per gli appellati.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 1096 del 10 settembre 2025, la Corte d'Appello di Ancona (Presidente dott.ssa Annalisa Gianfelice, Relatore dott.ssa Paola Damiani) ha rigettato l'appello principale della società cessionaria e ha accolto parzialmente l'appello incidentale del fideiussore, confermando la liberazione di quest'ultimo per abusiva concessione del credito e condannando la banca alle spese integrali del primo grado.
La vicenda
La banca otteneva un decreto ingiuntivo per oltre 81.000 euro contro tre fideiussori a garanzia delle obbligazioni di una società poi fallita (un conto corrente e un mutuo). Uno dei fideiussori — uscito dalla società già nel 1996 — si opponeva invocando la liberazione ex art. 1956 c.c.: la banca aveva concesso il mutuo nel 2010 senza chiedergli l'autorizzazione, pur versando la garantita in condizioni già gravemente deteriorate. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto, condannava l'opponente al solo saldo del conto corrente (circa 842 euro) e compensava le spese. La cessionaria — subentrata in blocco ex art. 58 TUB — proponeva appello principale; il fideiussore spiegava appello incidentale.
I profili della decisione
Liberazione del fideiussore. La Corte ha confermato la liberazione dal debito relativo al mutuo. Due circostanze, non specificamente contestate dalla banca, sono state decisive: il bilancio 2009 della garantita si era chiuso con una perdita di oltre 147.000 euro; nel verbale assembleare allegato al mutuo, il Presidente dichiarava che il finanziamento serviva «per la chiusura immediata degli affidamenti e scoperture ad oggi in essere» e che la banca garantiva la «non segnalazione della sofferenza». La clausola di dispensa dall'art. 1956 c.c. è stata ritenuta nulla: la condotta della banca integrava un'abusiva concessione del credito in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il fideiussore, uscito dalla società nel 1996, non poteva conoscere lo stato di dissesto sopravvenuto.
Natura della garanzia. La Corte ha escluso il contratto autonomo di garanzia. La clausola «a semplice richiesta scritta» non basta: occorrono anche la rinuncia espressa e inequivoca ad opporre eccezioni. La rinuncia prevista in contratto era limitata al solo recesso della banca dal rapporto principale e non riguardava il rapporto garantito. La clausola integrava una mera clausola solve et repete, compatibile con la fideiussione ordinaria.
Titolarità della cessionaria. Respinto il motivo di appello incidentale: il fideiussore, contestando nel merito le condizioni applicate dalla banca cedente, aveva riconosciuto implicitamente la cessione.
Saldo del conto corrente. Confermata la condanna a 842 euro. La contestazione dell'opponente («esistenza e veridicità dei saldi») era generica e inidonea a contrastare il saldaconto certificato ex art. 50 TUB. Il fideiussore avrebbe potuto richiedere gli estratti conto ex art. 119 TUB, essendovi legittimato al pari del correntista.
L'esito
Rigettato l'appello principale e accolto in parte l'incidentale, la banca è stata condannata alle spese integrali del primo grado (circa _______ euro), attesa la revoca pressoché totale del decreto (residuavano solo 842 euro su oltre 81.000). In appello, spese compensate per un terzo e condanna della banca ai restanti due terzi (circa ______ euro), con distrazione. Raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Corte d'Appello di Ancona, Prima sezione civile, sentenza n. 1096/2025 del 10/09/2025 – Avv.ti Alessio Orsini e Francesco Maroni per il fideiussore appellato e appellante incidentale.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 239 del 29 luglio 2025, il Tribunale di Vasto (Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini) ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta da una società e da due persone fisiche, accertando il difetto di titolarità del credito in capo alla società di gestione del fondo che pretendeva di essere subentrata alla banca creditrice.
La vicenda
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, la società di gestione di un fondo d'investimento comunicava agli esecutati di aver acquistato il credito dalla banca procedente, chiedendo di essere riconosciuta come nuova titolare. Gli esecutati proponevano opposizione, contestando la titolarità e sollevando anche la questione della mancata iscrizione della creditrice e della sua mandataria all'albo ex art. 106 TUB.
La titolarità del credito: non provata
Il cuore della decisione riguarda la prova della cessione. La società di gestione aveva prodotto tre documenti, tutti ritenuti inidonei dal Tribunale.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale. Conteneva solo «informazioni orientative sulla tipologia di rapporti», senza alcun elemento che consentisse di verificare se il credito azionato soddisfacesse tutti i criteri di inclusione. La cessionaria non aveva neppure allegato tale corrispondenza.
L'email PEC della banca cedente. Era stata prodotta come semplice scansione per immagine e non nel formato digitale nativo. Il Tribunale ha osservato che senza il file originale è impossibile verificare il reale contenuto del messaggio e dei relativi allegati.
Il contratto di cessione e l'Allegato A. Il contratto era quasi totalmente illeggibile per via degli omissis ed era stato prodotto come scansione per immagine, non come documento nativo. L'Allegato A, che avrebbe dovuto elencare i crediti ceduti, era riprodotto solo parzialmente e privo di qualsiasi certificazione di conformità all'originale. A fronte della specifica contestazione degli opponenti, il Tribunale ha ritenuto che quei documenti non avessero alcuna riferibilità certa ai crediti indicati nel contratto di cessione.
Il principio
La sentenza mostra un profilo pratico di grande utilità: quando il debitore contesta la conformità dei documenti prodotti dal cessionario, non bastano scansioni per immagine di contratti pieni di omissis e allegati parziali. Serve il documento originale, o almeno una copia con certificazione di conformità. In difetto, la prova della titolarità non è raggiunta.
Esito
Dichiarato il difetto di titolarità del credito in capo alla società di gestione. Condanna alle spese.
Tribunale di Vasto, sentenza n. 239/2025 del 29/07/2025, Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini – Avv. Alessio Orsini per gli opponenti.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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