Con la sentenza n. 1382 del 15 giugno 2026, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato la domanda di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. proposta da una società di cartolarizzazione, che aveva perso in due gradi di merito per difetto di prova della titolarità del credito e tentava di far valere un preteso contrasto con una precedente sentenza del Tribunale di Ferrara.
La tesi della cessionaria
La vicenda originaria: un decreto ingiuntivo da circa 280mila euro, revocato dal Tribunale di Rovigo e poi dalla stessa Corte di Venezia, perché la cessionaria non aveva provato l'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco. La cessionaria proponeva revocazione, sostenendo che il Tribunale di Ferrara, in un giudizio di opposizione all'esecuzione fondato sullo stesso mutuo, l'avesse già qualificata come cessionaria del credito, formando così un giudicato sulla titolarità.
Perché la Corte ha rigettato
La Corte ha escluso il contrasto di giudicati per tre ragioni.
Parti diverse. Il giudizio di Ferrara era stato promosso dalla sola società debitrice. Il garante — che pure era parte nel giudizio di merito — non vi aveva mai partecipato. Né poteva operare un'efficacia riflessa del giudicato, mancando il necessario nesso di interdipendenza sostanziale.
Oggetto diverso. Il Tribunale di Ferrara aveva deciso una questione esclusivamente processuale: se il contratto di mutuo potesse valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. — e aveva concluso di no. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva invece investito questioni di merito: debenza dell'importo, validità della fideiussione, usura, capitalizzazione e titolarità del credito. Per la giurisprudenza di legittimità, perché sussista contrasto di giudicati occorre una «ontologica e strutturale concordanza» tra le due decisioni. Qui mancava.
Nessun giudicato implicito. La sentenza di Ferrara, limitandosi a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, non aveva compiuto alcuna valutazione sulla spettanza sostanziale del credito. Anzi: «ne prescinde totalmente», ha scritto la Corte. Il giudicato implicito avrebbe potuto ipotizzarsi semmai nel caso opposto: se il Tribunale avesse riconosciuto il diritto a procedere a esecuzione, ciò avrebbe presupposto la titolarità. Ma qui era accaduto il contrario.
Esito e spese
Revocazione rigettata. La cessionaria è stata condannata al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, sentenza n. 1382/2026 del 15/06/2026 – Avv. Alessio Orsini per i convenuti in revocazione.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 772 del 3 giugno 2026, il Tribunale di Treviso (Giudice dott.ssa Laura Ceccon) ha rigettato la domanda di condanna proposta da una società di recupero crediti, mandataria di un fondo, nei confronti di un correntista, accogliendo l'eccezione di carenza di titolarità del credito e condannando la società attrice alla rifusione delle spese.
Il caso
La vicenda traeva origine da un decreto ingiuntivo di oltre 114.000 euro ottenuto in forza di una duplice cessione in blocco: dalla banca originaria a una SPV e da quest'ultima al fondo acquirente. Il correntista si opponeva, contestando l'effettiva inclusione del proprio rapporto nel perimetro delle cessioni.
I tre vizi
Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione fondata e assorbente, individuando tre ragioni di rigetto.
Discrasia tipologica. Gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale individuavano i crediti ceduti come derivanti da «finanziamenti ipotecari e/o chirografari concessi a debitori classificati a sofferenza». Il credito azionato, invece, traeva origine dal saldo debitore di un conto corrente. Questa divergenza oggettiva — ha osservato il Giudice — impedisce di ritenere dimostrata la riconducibilità del rapporto alla massa ceduta, in assenza di prove ulteriori.
Documenti unilaterali. L'estratto notarile prodotto dalla cessionaria si limitava ad attestare la conformità dei dati estratti dal sistema informatico della società, senza alcuna attestazione sulla fondatezza del credito o la sua provenienza dalle cessioni. L'atto notarile di deposito della lista crediti certificava solo la provenienza formale del documento, senza attribuire fede privilegiata al suo contenuto, rimasto confinato alla sfera dichiarativa della parte.
Produzione tardiva. La lista crediti era stata depositata solo in sede di note conclusive, in violazione delle preclusioni istruttorie, ed era dunque inutilizzabile.
Esito e spese
La domanda è stata rigettata e la società attrice condannata alla rifusione delle spese.
Tribunale di Treviso, Sez. III Civile, sentenza n. 772/2026 del 03/06/2026, Giudice dott.ssa Laura Ceccon – Avv. Alessio Orsini per il convenuto opponente.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 2011 del 21 maggio 2026, la Corte d'Appello di Firenze (Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani) ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze, accogliendo l'opposizione a precetto proposta da una mutuataria e accertando il difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione che aveva intimato il pagamento di oltre 278.000 euro.
La vicenda
Il caso traeva origine da un mutuo fondiario del 2006 per circa 300.000 euro. Il credito era stato oggetto di una triplice cessione in blocco. La cessionaria finale notificava precetto per oltre 278.000 euro. La debitrice proponeva opposizione, eccependo la carenza di titolarità. Il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione.
L'errore fatale: manca l'avviso della terza cessione
La cessionaria doveva dimostrare tre passaggi. Per i primi due aveva prodotto gli estratti della Gazzetta Ufficiale. Per il terzo — il passaggio decisivo dalla SPV alla cessionaria finale — aveva depositato un avviso che però riguardava una cessione completamente diversa. Lo aveva ammesso la stessa difesa della cessionaria nella memoria di replica: un «errore materiale» nel selezionare l'estratto.
Quello giusto è stato prodotto solo con la memoria ex art. 190 c.p.c., dunque tardivamente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile. E senza l'avviso, la «catena identificativa dei crediti ceduti» risulta «priva del suo anello iniziale e imprescindibile» — una carenza «dirimente» che rende irrilevanti tutti gli altri documenti prodotti: elenchi debitori in PDF di incerta provenienza, screenshot, dichiarazioni di terzi.
La dichiarazione del terzo senza procura
La cessionaria aveva prodotto anche una dichiarazione resa da una banca «in nome e per conto» della SPV cedente, per attestare l'inclusione del credito. La Corte l'ha ritenuta priva di valore probatorio: non era stata conferita alcuna procura dalla cedente alla dichiarante. E quand'anche quest'ultima fosse stata servicer della cedente, i poteri del servicer sono limitati alla riscossione e ai servizi di cassa, non si estendono ad atti ricognitivi della titolarità.
L'esito
La Corte ha accolto l'opposizione, accertato il difetto di titolarità e condannato la cessionaria alle spese di entrambi i gradi: € 11.229 per il primo grado ed € 7.120 per l'appello, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. I Civile, sentenza n. 2011/2026 del 21/05/2026, Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con ordinanza del 1° aprile 2026, il Tribunale di Milano, Sez. VI Civile (Giudice dott.ssa Michela Guantario), ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una società, ordinando al cessionario del credito la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il caso
La ricorrente intratteneva da oltre trent'anni un rapporto di conto corrente con una banca. Nel 2018, a fronte della richiesta di ripianare l'esposizione debitoria di circa 23.000 euro, la società chiedeva la documentazione contrattuale per verificare la legittimità delle condizioni applicate — interessi determinati a «uso piazza» e addebiti anatocistici. La banca non riscontrava. Ciononostante, prima intimava il pagamento tramite il proprio servicer, poi cedeva il credito in blocco a una società di recupero. Quest'ultima, nel novembre 2025, comunicava l'imminente segnalazione a sofferenza e, nel gennaio 2026, la segnalazione risultava effettivamente iscritta.
La ricorrente agiva in via d'urgenza, deducendo di non versare in stato di difficoltà economica: i finanziamenti in essere erano in regolare ammortamento, i fidi rispettati, e il mancato pagamento del saldo dipendeva esclusivamente dalla contestazione del credito.
Perché la segnalazione era illegittima
La Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, nell'ultimo aggiornamento del febbraio 2025, prevede che la segnalazione a sofferenza «implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore».
Il Tribunale ha rilevato tre violazioni.
Nessuna istruttoria autonoma. Il cessionario non aveva neppure allegato di aver valutato la situazione finanziaria della ricorrente prima di segnalarla. Si era limitato a richiamare una comunicazione della banca cedente del 2019, che peraltro non aveva spinto la stessa banca a procedere alla segnalazione.
I finanziamenti in essere provavano il contrario del dissesto. Il cessionario sosteneva che la pluralità di finanziamenti dimostrava una situazione deficitaria. Il Giudice ha rovesciato l'argomento: quei finanziamenti erano tutti in regolare ammortamento, a riprova della capacità della società di onorare gli impegni. Il ricorso al credito bancario, per un'impresa, è fisiologico.
L'inadempimento era giustificato dalla contestazione. La società non pagava perché contestava il credito, e lo faceva sin dalla prima richiesta della banca. La Circolare 139 vieta espressamente di segnalare a sofferenza in presenza di una contestazione.
Il periculum in mora
La ricorrente ha provato il danno concreto: due banche con cui intratteneva rapporti le avevano scritto chiedendo chiarimenti proprio a causa della segnalazione, mettendo in discussione i rapporti in essere e le nuove linee di credito. Una reazione di allarme del ceto bancario che confermava il pregiudizio immediato per l'attività d'impresa.
Esito
Il Tribunale ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione e condannato il cessionario alle spese: 2.740 euro per compensi, 286 euro per spese vive, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, ordinanza 1° aprile 2026, Giudice dott.ssa Michela Guantario
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 491 del 19 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Bologna (Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio) ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini e accolto l'opposizione a precetto proposta da un mutuatario, accertando che la cessionaria non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata per circa 42.000 euro.
Il motivo decisivo: il contratto di mutuo non c'era
Il creditore procedente aveva notificato precetto in forza di un mutuo fondiario del 2006. Il debitore si era opposto. Il Tribunale di Rimini aveva respinto l'opposizione, ma in appello la prospettiva è cambiata radicalmente per una ragione tanto semplice quanto decisiva: il contratto di mutuo — il titolo su cui si fondava l'azione esecutiva — non era stato tempestivamente prodotto in primo grado.
La cessionaria, al momento della costituzione, aveva dichiarato di averlo depositato come documento n. 4. Ma nel fascicolo di parte, sotto quel numero, c'era un ricorso per intervento in una procedura esecutiva. Il contratto di mutuo è comparso solo con le note difensive conclusive del 7 luglio 2023, ben oltre i termini preclusivi dell'art. 183 c.p.c.
La Corte ha dichiarato la produzione inammissibile. E in appello il documento non poteva essere recuperato: la riforma del 2012 consente di produrre nuovi documenti in secondo grado solo se la parte dimostra di non aver potuto farlo prima per causa a lei non imputabile. Impedimento che la cessionaria non aveva neppure allegato.
La titolarità del credito: un profilo processuale interessante
La Corte ha respinto il motivo di appello relativo al difetto di titolarità, ma lo ha fatto applicando un principio utile: le preclusioni dell'art. 345 c.p.c. non operano per i documenti che provano la legittimazione attiva. L'atto di cessione, prodotto per la prima volta in appello, era dunque ammissibile. Ma il contratto di mutuo — ha chiarito la Corte — è documento di merito: serve a provare l'esistenza e il contenuto del diritto. Per questo soggiace alle preclusioni piene.
Senza contratto, niente prova del diritto
La conclusione è netta: in mancanza del contratto di mutuo ritualmente prodotto, il creditore non ha assolto l'onere probatorio. Non basta che il debitore abbia riconosciuto l'esistenza del rapporto: ciò che manca è la prova del contenuto — tassi, condizioni, piano di ammortamento — che spetta al creditore ed è contestata dal debitore.
Esito e spese
La Corte ha accolto l'opposizione e condannato la cessionaria alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 491/2026 del 19/02/2026, Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 99 del 26 gennaio 2026, il Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Gabriele Conti) ha accolto la domanda di ricalcolo del conto corrente proposta da un correntista, accertando un saldo a credito di € 49.346,92 a fronte di un apparente debito di € 5.010,44: oltre 54mila euro di differenza a favore del cliente.
Il conto corrente
Il correntista aveva un rapporto di lunga durata, assistito da aperture di credito, e contestava l'applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale ha disposto CTU, accogliendo l'ipotesi di ricalcolo che applicava i contratti di apertura di credito prodotti dallo stesso attore, verificava l'usura includendo l'effetto della capitalizzazione e calcolava la prescrizione sul saldo ricalcolato — non su quello esposto dalla banca. Il risultato ha completamente ribaltato la prospettiva.
I mutui: domande respinte
Rigettate le censure relative a cinque contratti di mutuo. Il Tribunale ha escluso il collegamento negoziale tra i finanziamenti (erano mutui solutori, pienamente validi), ha respinto la dedotta nullità delle clausole Euribor (la banca non era parte dell'intesa manipolativa e i contratti erano successivi ai fatti) e ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese, estendendo ai mutui a tasso variabile i principi già affermati dalle Sezioni Unite per il tasso fisso. Confermata anche la validità della clausola floor.
Sinteticità degli atti
Il Tribunale ha censurato l'atto di citazione — 65 pagine con allegati testi di algebra — per violazione del principio di sinteticità ex art. 121 c.p.c. e D.M. 110/2023. La violazione non comporta invalidità dell'atto ma ha inciso sulla liquidazione delle spese, compensate al 50%.
L'esito
Banca condannata a rifondere le spese di lite: € 3.526 per compensi ed € 272,50 per esborsi (già ridotti del 50%), oltre accessori. Spese di CTU interamente a carico della banca. Distrazione in favore del difensore antistatario.
Tribunale di Vicenza, Sez. I Civile, sentenza n. 99/2026 del 26/01/2026, Giudice dott. Gabriele Conti – Avv. Alessio Orsini per l'attore.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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Con la sentenza n. 35 del 21 gennaio 2026, il Tribunale di Ascoli Piceno (Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi) ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una fideiussore, revocando il provvedimento monitorio di circa 29.000 euro per difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione.
Il caso
La vicenda traeva origine da una fideiussione omnibus prestata nel 2008 a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente. Anni dopo, una società di cartolarizzazione otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della fideiussore, affermando di aver acquisito il credito in blocco. L'opponente eccepiva il difetto di titolarità.
Perché la prova non è stata raggiunta
Il Tribunale ha rilevato tre vizi nella posizione della cessionaria.
La banca originaria non compariva in Gazzetta Ufficiale. L'estratto prodotto elencava cinque banche cedenti. Nessuna coincideva con la Cassa di Risparmio che aveva erogato il credito e ricevuto la fideiussione. Il codice fiscale era diverso. La cessionaria non ha fornito alcuna spiegazione.
Il cedente cambiava da un atto all'altro. Nel ricorso monitorio la cessionaria aveva dichiarato di agire in forza di una cessione da un istituto; nella comparsa di costituzione ne ha indicato un altro. Due banche diverse, senza mai produrre il contratto di cessione.
Non era stata indicata la categoria del credito. In presenza di una moltitudine di criteri descrittivi, inclusivi ed esclusivi, la cessionaria non aveva neppure individuato a quale categoria appartenesse il credito azionato. E secondo la Cassazione il cessionario deve dimostrare non solo che il credito rientra nei criteri descrittivi, ma anche che non ricade in quelli esclusivi, in base al principio di vicinanza della prova.
A ciò si aggiunge che la memoria conclusionale depositata due volte dalla cessionaria — con nuova documentazione — è stata dichiarata inammissibile per tardività.
Esito e spese
Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opposta alla rifusione delle spese, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario, IVA e CPA.
Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. I Civile, sentenza n. 35/2026 del 21/01/2026, Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi – Avv. Alessio Orsini per l'opponente.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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In primo grado ero riuscito a far ottenere alla mia assistita la condanna della Banca al pagamento di € 69.000,00 circa a titolo di illegittimi addebiti in conto corrente.
La Banca quindi spiegava appello e la correntista appello incidentale.
La CA di Venezia ha respinto l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale, rideterminando la somma in favore della correntista in € 112.852,24 oltre interessi di mora ex art. 1284 IV° co. che porta ad un totale di circa € 170.000,00.
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La Suprema Corte di Cassazione, con decreto del 16.07.2024, ha dichiarato estinto un ricorso che la Banca aveva spiegato contro la decisione della Corte D’Appello di Bologna, la quale aveva accolto il gravame spiegato dal fideiussore di un correntista, assistito dall’ Avv. Alessio Orsini in tutti e 3 i gradi di giudizio.
La vicenda ha riguardato una iniziale opposizione a decreto ingiuntivo che, era stata decisa dal Tribunale di Rimini, con una Sentenza che aveva condannato il correntista e il fideiussore a pagare un saldo di conto corrente ricalcolato al netto degli illegittimi addebiti, partendo da un saldo zero, stante la mancanza degli estratti conto iniziali.
Sennonché, la Sentenza veniva appellata evidenziando come non fosse possibile applicare il criterio di ricostruzione del saldo zero, in quando la carenza della serie iniziale degli estratti conto avrebbe potuto portare a credito il saldo per una somma non quantificabile.
In accoglimento dello spiegato gravame, la Corte D’Appello di Bologna, facendo applicazione dei consolidati principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, riteneva che la Banca non avesse assolto al proprio onere probatorio, revocando quindi integralmente il decreto ingiuntivo.
Spiegava quindi ricorso per Cassazione la Banca dolendosi del fatto che la Corte D’Appello non avesse considerato “una pluralità di elementi probatori, tra cui alcuni documenti contrattuali relativi ai rapporti intercorsi tra le parti e una «lista movimenti contabili dal 1998 al 2015»: deduce l’istante che tali risultanze «ben avrebbero potuto consentire al Giudicante di verificare effettivamente se la banca avesse adempiuto all'onere della prova circa la negatività del saldo intermedio e l'impossibilità di un saldo positivo per il cliente nonostante l'epurazione di interessi anatocistici, o ultralegali e commissioni di massimo scoperto, con conseguente possibilità di confermare la legittima applicazione del cosiddetto ‘saldo zero’”.
La Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto che la Corte D’Appello di Bologna avesse fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale, la domanda della Banca debba essere respinta quando, a fronte dell’applicazione di interessi o oneri indebiti (es. anatocismo), non sia possibile escludere che, con riferimento al saldo intermedio, il correntista potesse aver maturato un credito di imprecisato valore (Cass. 2019 n. 11543).
Con riferimento al mancato utilizzo di documenti alternativi agli estratti conto, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse una valutazione di merito non suscettibile di scrutinio in sede di Legittimità.
In ragione delle sopra estese motivazioni, la Suprema Corte aveva dapprima proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dichiarando successivamente estinto il ricorso.
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Il Tribunale di Roma con provvedimento di urgenza ha accolto la domanda di cancellazione di una illegittima segnalazione a sofferenza.
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La vicenda in commento ha riguardato una società che aveva contestato una esposizione debitoria in conto corrente da diversi anni e la banca, invece di provvedere al ricalcolo del saldo, ha proceduto dapprima con la chiusura dei conti corrente e successivamente con la cessione dell’asserito credito.
Anche la società cessionaria ha ignorato le contestazioni della correntista e pur non avviando alcuna azione giudiziale volta la recupero del credito, ha deciso di apporre il nominativo a sofferenza.
La società, ritenendo di aver patito un abuso, avvalendosi del patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, ha depositato un ricorso d’urgenza, nelle forme di cui all’art. 700 c.p.c., al fine di richiedere l’immediata cancellazione della sofferenza.
In accoglimento dello spiegato il ricorso, il Tribunale di Napoli, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha ricordato come lo stato di “sofferenza” costituisca una incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’istituto di credito, quindi un concetto più attenuato rispetto all’insolvenza di cui all’art. 5 L.F.
Ciò posto, è quindi necessario che la Banca effettui una valutazione oggettiva sullo stato del proprio cliente e non proceda automaticamente alla segnalazione in regione del mero inadempimento, che potrebbe, come nel caso di specie, essere motivato da una contestazione fondata sull’illegittimo addebito di interessi ed oneri ultralegali (uso piazza) ed interessi anatocistici.
Nel caso esaminato dal Tribunale, la Banca non aveva allegato né dato prova di uno stato d’insolvenza, mentre il ricorrente aveva dimostrato la propria solidità e la fondatezza delle proprie doglianze, rispetto al pagamento di un saldo di conto corrente che ha contestato in quanto frutto di illegittimi addebiti (interessi ed oneri ultralegali ed interessi anatocistici).
Anche dal punto di vista del periculum, il ricorso è stato ritenuto fondato, stante il concreto pericolo di subire la revoca delle linee di credito intrattenute con altro istituto bancario.
In ragione dei sopra estesi motivi, il Tribunale ha accolto il ricorso e ordinato l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la CR della Banca D’Italia.
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Il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo di € 177.501,11, per improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione.
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