opposizione a decreto ingiuntivo

Richiesta di sospensione dei termini di pagamento e proc. es. ex art. 20 l. 44-99

Nel caso si siano denunciati fatti di usura ed estorsione e si sia richiesto l’accesso al Fondo di Solidarietà, sarà possibile richiedere al PM che cura le indagini, il provvedimento di sospensione ex art. 20 della L. 44/99.

La norma infatti prevede, al comma 1 dell’art. 20, che “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.

È quindi prevista una importante moratoria di tutti i termini di pagamento per la durata di due anni.

Invece, per ciò che concerne gli adempimenti fiscali, la sospensione è di addirittura tra anni, così come prevede il secondo comma del citato art. 20, per il quale, “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”.

Al successivo comma 3, è poi previsto che la sospensione di due anni si applichi anche ai “termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo”.

Infine, il comma 4 prevede la possibilità di sospendere le procedure esecutive sempre per la durata di due anni, infatti, “Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.

Anche su tali aspetti è necessario valutare ogni profilo, per non incorrere in decadenze e per non avventurarsi in richieste prive di fondamento.

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