L'avviso in Gazzetta Ufficiale descrive crediti da «finanziamenti ipotecari e chirografari». Ma il credito azionato nasce da un conto corrente. Discrasia tipologica. I documenti prodotti sono unilaterali e la lista crediti è depositata in note conclusive, fuori termine.
Il Tribunale di Treviso, sentenza n. 772 del 3 giugno 2026, rigetta la domanda da 114mila euro e condanna la cessionaria alle spese.
Un correntista riceve un decreto ingiuntivo da 114.528 euro. La cessionaria afferma di aver acquistato il credito attraverso due cessioni in blocco: dalla banca originaria a una SPV, e da questa al fondo acquirente. Il correntista si oppone e solleva l'eccezione decisiva: il suo debito non rientra tra quelli ceduti.
La discrasia che fa crollare la pretesa
Il Tribunale di Treviso (Giudice dott.ssa Laura Ceccon) esamina gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Entrambi descrivono i crediti ceduti come derivanti da «finanziamenti ipotecari e/o chirografari concessi a debitori classificati a sofferenza». Ma il credito per cui è causa nasce dal saldo di un conto corrente. Non è un finanziamento. È un'altra cosa.
Questa divergenza tipologica — osserva il Giudice — impedisce già sul piano oggettivo di ricondurre il credito alla massa ceduta. E la cessionaria non ha fornito alcuna prova ulteriore per colmare il divario: né la dimostrazione che il rapporto fosse stato classificato a sofferenza, né elementi specifici che lo collegassero ai criteri dell'avviso.
Documenti unilaterali e produzione tardiva
Nemmeno i documenti prodotti in giudizio erano in grado di sanare la lacuna. L'estratto notarile si limitava a certificare la conformità dei dati estratti dal sistema informatico della stessa società attrice: un documento interno, senza alcuna attestazione sulla fondatezza del credito. L'atto notarile di deposito della lista crediti provava solo la provenienza formale del file, non il suo contenuto.
C'è di più: quella lista crediti era stata depositata solo in sede di note conclusive, a preclusioni ormai scadute. Il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile e comunque inutilizzabile, anche a prescindere dalla tardività, per la sua natura meramente unilaterale.
L'esito
Domanda rigettata. La cessionaria è stata condannata a rifondere gli onorari, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La lezione
La sentenza di Treviso aggiunge un tassello importante al contenzioso sulle cessioni in blocco. Non basta produrre gli avvisi in Gazzetta Ufficiale: bisogna verificare che il credito azionato corrisponda esattamente alla tipologia descritta nell'avviso. Se l'avviso parla di finanziamenti e il rapporto è un conto corrente, il castello crolla. E i documenti unilaterali — per di più tardivi — non possono salvarlo.
Tribunale di Treviso, Sez. III Civile, sentenza n. 772/2026 del 03/06/2026, Giudice dott.ssa Laura Ceccon
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
SCARICA L'ALLEGATO: Clicca qui.