Una sentenza che fa chiarezza su un tema caldo del contenzioso bancario: quando un fondo acquista crediti in blocco, non basta pubblicare l'avviso in Gazzetta Ufficiale. Serve la prova certa che quel singolo rapporto sia finito nel pacchetto. Altrimenti la pretesa cade. E le spese le paga il cessionario.
Centoquattordicimila euro. È la somma che un fondo di recupero crediti pretendeva da un correntista, forte di un decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di una duplice cessione in blocco. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 772 del 3 giugno 2026, ha detto no. Ha revocato il decreto, rigettato la domanda e condannato la società cessionaria a pagare le spese di lite.
Perché? Perché il creditore non è riuscito a dimostrare la cosa più elementare: che il debito di quel correntista fosse stato effettivamente ceduto.
Il meccanismo della cessione in blocco
Quando una banca cede crediti in blocco a una società veicolo — operazione regolata dalla legge 130 del 1999 sulla cartolarizzazione — pubblica un avviso in Gazzetta Ufficiale. L'avviso non contiene l'elenco nominativo dei debitori, ma indica criteri generali: tipologia di credito, classificazione a sofferenza, data di origine. Quel che basta, insomma, per rendere la cessione opponibile senza dover notificare migliaia di debitori uno per uno.
Il risvolto pratico è insidioso: il debitore si ritrova un nuovo creditore senza aver mai firmato nulla con lui, e spesso lo scopre solo quando riceve un decreto ingiuntivo.
Il punto debole: l'onere della prova
Ed è qui che la sentenza di Treviso colpisce. Il Giudice ha rilevato due falle decisive nella posizione del cessionario.
La prima, macroscopica: l'avviso di cessione descriveva crediti derivanti da «finanziamenti ipotecari e/o chirografari». Ma il rapporto per cui era causa era un conto corrente. Una discrasia tipologica che da sola impedisce di ricondurre quel debito alla massa ceduta, salvo prove ulteriori — che non sono state fornite.
La seconda, più sottile ma altrettanto grave: i documenti prodotti a sostegno della titolarità erano tutti di formazione unilaterale. Un estratto notarile che si limitava a certificare la conformità dei dati estratti dal sistema informatico della stessa società attrice. Un atto di deposito della lista crediti — peraltro depositato tardivamente, solo in sede di note conclusive — che il notaio si era limitato a ricevere senza attribuirgli alcuna fede privilegiata sul contenuto.
In sintesi: carta intestata a sé stessi, priva di valore probatorio verso il debitore.
Il principio
La sentenza afferma un principio chiaro: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dispensa il cessionario dalla notifica individuale, ma non dall'onere di provare — con elementi specifici e oggettivi — che il singolo credito azionato rientri effettivamente tra quelli ceduti. Onere che non può essere soddisfatto con documenti unilaterali, né tantomeno con produzioni tardive.
Cosa significa per chi riceve un decreto ingiuntivo da un cessionario
Il messaggio per i debitori è netto: l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla carenza di titolarità del credito è un'arma efficace, a patto che l'eccezione sia sollevata in modo tempestivo e mirato. Non serve dimostrare che il credito non è stato ceduto: è il cessionario a dover provare che lo è stato. E se i documenti prodotti sono generici, unilaterali o prodotti fuori termine, la sua pretesa è destinata a cadere.
La sentenza, peraltro, ha riconosciuto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, con una liquidazione di oltre 8.000 euro per onorari.
Tribunale di Treviso, sentenza n. 772/2026 del 03/06/2026
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno