Una fideiussore riceve un decreto ingiuntivo da 29.163 euro. La cessionaria indica un cedente nel ricorso, un altro nella comparsa. In Gazzetta Ufficiale la banca originaria non c'è: il codice fiscale è diverso. E la categoria del credito? Mai specificata. Il Tribunale di Ascoli Piceno revoca tutto e condanna alle spese.
Il credito nasce da una fideiussione omnibus del 2008, prestata a garanzia di un conto corrente. Passano gli anni, il credito viene ceduto in blocco e una società di cartolarizzazione ottiene il decreto ingiuntivo. La fideiussore si oppone. E il castello crolla su tre elementi.
Primo. La cessionaria produce un estratto della Gazzetta Ufficiale con l'elenco delle banche cedenti. Cinque istituti. Nessuno coincide con la banca che aveva originariamente concesso il credito. Il codice fiscale è diverso. La cessionaria non spiega perché.
Secondo. Nel ricorso per decreto ingiuntivo la cessionaria dichiara di agire come avente causa da una banca. Nella comparsa di costituzione ne indica un'altra. Due cedenti diversi nello stesso processo. Il contratto di cessione, peraltro, non viene mai prodotto.
Terzo. L'avviso in Gazzetta Ufficiale contiene una moltitudine di criteri descrittivi, inclusivi ed esclusivi. La cessionaria non è in grado di dire a quale categoria appartenga il credito azionato. E per la Cassazione grava sul cessionario l'onere di provare non solo che il credito rientra nei criteri descrittivi, ma anche che non ricade in quelli esclusivi — è il principio di vicinanza della prova.
A ciò si aggiunge un passaggio processuale: la memoria conclusionale depositata due volte dalla cessionaria, con documentazione nuova, è stata dichiarata inammissibile per tardività.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 35 del 21 gennaio 2026 (Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi), ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Spese: 6.713 euro di compensi, oltre accessori.
La lezione
La pronuncia è un prontuario per chi riceve un decreto ingiuntivo da un cessionario in blocco. Tre verifiche da fare subito: controllare il codice fiscale della banca originaria e confrontarlo con quelli in Gazzetta; verificare se il cedente indicato è sempre lo stesso in tutti gli atti; pretendere che la controparte precisi la categoria del credito e provi l'assenza di cause di esclusione. Se una di queste verifiche dà esito negativo, l'opposizione ha fondamento.
Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. I Civile, sentenza n. 35/2026 del 21/01/2026, Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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