Una società di gestione di un fondo comunica agli esecutati di aver acquistato il credito dalla banca. Produce tre documenti: un avviso in Gazzetta Ufficiale, una scansione di una PEC, un contratto di cessione quasi illeggibile con un allegato parziale. Gli esecutati contestano la conformità all'originale. Il Tribunale di Vasto, sentenza n. 239 del 29 luglio 2025, accoglie l'opposizione: documenti inidonei, difetto di titolarità. E condanna alle spese: oltre 14mila euro di compensi.
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il gestore di un fondo d'investimento comunica agli esecutati di essere subentrato alla banca creditrice in forza di una cessione. Gli esecutati si oppongono. La partita si gioca tutta sulla documentazione prodotta.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale
Il primo documento è l'estratto della Gazzetta Ufficiale. Contiene indicazioni generiche, definite dallo stesso avviso come «informazioni orientative sulla tipologia di rapporti». La cessionaria non spiega — né tantomeno prova — che il credito azionato soddisfi tutti i criteri di inclusione elencati. Il Tribunale lo ritiene insufficiente.
La PEC in scansione, non in formato nativo
Il secondo documento è una PEC della banca cedente. Ma è stata prodotta come scansione per immagine, non nel formato digitale originale. Senza il file nativo, è impossibile verificare il contenuto reale del messaggio e dei suoi allegati. Anche questo viene ritenuto inidoneo.
Il contratto di cessione illeggibile
Il terzo documento è il contratto di cessione, prodotto come scansione per immagine anziché come documento nativo. È quasi totalmente coperto da omissis. L'Allegato A — che dovrebbe elencare i crediti ceduti — è riprodotto solo in parte, senza alcuna certificazione di conformità all'originale.
A fronte della specifica contestazione degli opponenti, il Tribunale conclude che quei documenti non hanno alcuna riferibilità certa ai crediti indicati nel contratto. Nessuna evidenza che la tabella riprodotta corrisponda all'elenco dei crediti ceduti.
Il principio pratico
La sentenza dà un'indicazione concreta: quando il debitore contesta la conformità all'originale, il cessionario deve produrre documenti verificabili. Non bastano scansioni per immagine di contratti oscurati e allegati parziali senza certificazione. Serve il documento originale, o una copia autentica. In difetto, la prova non è raggiunta e la titolarità non è dimostrata.
L'esito
Dichiarato il difetto di titolarità del credito. Condanna alle spese.
Tribunale di Vasto, sentenza n. 239/2025 del 29/07/2025, Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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