Lo ha stabilito la Corte d'Appello, confermando la liberazione di un fideiussore dal debito da mutuo e condannando la banca alle spese integrali del primo grado.
La storia è istruttiva. Una banca concede un mutuo da 70.000 euro a una società. Il bilancio dell'anno prima si è chiuso con una perdita di oltre 147.000 euro. Nel verbale assembleare si legge che il finanziamento serve per «la chiusura immediata degli affidamenti e scoperture» e che la banca garantisce la «non segnalazione della sofferenza». In pratica, un salvataggio mascherato. La banca non chiede l'autorizzazione al fideiussore, che peraltro era uscito dalla società quattordici anni prima. Tre anni dopo, la società fallisce. La banca si rivale sul garante per oltre 81.000 euro.
La Corte frena. La clausola che esonerava la banca dal chiedere l'autorizzazione ex art. 1956 c.c. è nulla. Non per un vizio formale, ma per la condotta della banca: concedere credito a un'impresa in dissesto, usando il finanziamento per ripianare scoperture pregresse ed evitare la segnalazione in Centrale Rischi, senza avvisare il fideiussore che non è più nella società da anni, integra un'abusiva concessione del credito. È violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il fideiussore è liberato.
La sentenza contiene un secondo principio rilevante in tema di garanzie. La banca invocava la natura di contratto autonomo di garanzia, forte della clausola «a semplice richiesta scritta». La Corte respinge: la sola clausola «a prima richiesta» non basta. Per aversi contratto autonomo occorre anche la rinuncia espressa e inequivoca ad opporre eccezioni. Se manca, si resta nella fideiussione ordinaria, con tutto ciò che ne consegue in punto di accessorietà e rilevabilità dei vizi del rapporto principale.
Quanto alle spese, la Corte ha accolto l'appello incidentale del fideiussore: il decreto ingiuntivo era stato revocato per oltre 80.000 euro su 81.000; la soccombenza sostanziale della banca era evidente. Condanna alle spese integrali del primo grado e ai due terzi di quelle d'appello, con distrazione.
Corte d'Appello di Ancona, Prima sezione civile, sentenza n. 1096/2025 del 10/09/2025 – Avv.ti Alessio Orsini e Francesco Maroni per il fideiussore appellato e appellante incidentale.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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