Corte di Cassazione 25/08/2025 - Cassazione: il cessionario deve provare anche che il credito non è tra quelli esclusi dalla cessione. Rigettato il ricorso da 6,4 milioni

Una società di cartolarizzazione chiede di essere ammessa allo stato passivo fallimentare per crediti da 6,4 milioni. Sia il Giudice Delegato che il Tribunale le dicono di no: non ha provato la titolarità. Lei ricorre in Cassazione sostenendo che spettasse al Fallimento dimostrare che i crediti erano esclusi dalla cessione. La Suprema Corte, ordinanza n. 23852 del 25 agosto 2025, ribalta il ragionamento: è il cessionario a dover provare anche i criteri esclusivi, per il principio di vicinanza della prova. Ricorso rigettato, 15mila euro di spese.

Il credito, per un totale di circa 6,4 milioni di euro tra capitale e ipoteca, era transitato attraverso tre cessioni. La prima — una cessione in blocco totale dalla banca originaria alla nuova banca — non poneva problemi. Il nodo era la seconda: una cessione parziale disposta dalla Banca d'Italia, che trasferiva i crediti in sofferenza dalla nuova banca a una società di gestione, ma con esclusioni specifiche. In particolare, restavano fuori i crediti di una controllata in amministrazione straordinaria, che sarebbero stati ceduti solo in un secondo momento.

La cessionaria finale sosteneva che, una volta provata la cessione in blocco, spettasse al Fallimento — in quanto debitore — dimostrare che i crediti insinuati rientravano tra quelli esclusi. La Cassazione ha respinto questa tesi con un principio netto.

L'onere di provare i criteri esclusivi

La Corte ha affermato che, quando una cessione è solo parziale e prevede categorie di crediti espressamente esclusi, grava sul cessionario l'onere di dimostrare non solo che i crediti azionati rientrano nei criteri descrittivi della cessione, ma anche che non ricadono in quelli esclusivi. Non si tratta della prova di un fatto negativo, ma dell'applicazione del principio di vicinanza della prova: i documenti che consentono di verificare se un credito è dentro o fuori dal perimetro della cessione sono nella disponibilità esclusiva del cessionario e del cedente, non del debitore. Pretendere che sia il Fallimento a dimostrare l'esclusione significherebbe addossargli un onere impossibile.

La catena si spezza all'anello debole

Quanto alla terza cessione — dalla società di gestione alla cartolarizzazione — la Cassazione ha tratto una conseguenza lineare: se non è provato che il credito sia entrato nel portafoglio del secondo cessionario, non può ritenersi provato neppure che sia stato da questi ceduto al terzo. Il vizio a monte contamina l'intera catena.

Gazzetta Ufficiale e dichiarazione del cedente non bastano

La Corte ha inoltre confermato che, di fronte alla contestazione del debitore, né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale né la dichiarazione del cedente sono di per sé sufficienti a provare la cessione. Il giudice deve valutare l'insieme delle risultanze, e quei documenti possono avere al più valore indiziario.

L'esito

Ricorso rigettato e condanna alle spese e doppio contributo unificato a carico della ricorrente.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 23852 del 25/08/2025

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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