Una società di cartolarizzazione ottiene un decreto ingiuntivo da 278mila euro, lo vede revocare in primo grado e propone appello. Sostiene che le contestazioni sulla titolarità fossero tardive e che la Gazzetta Ufficiale provasse la cessione. Ma la Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 2841 del 24 settembre 2025, scopre che nella stessa Gazzetta c'erano tre avvisi di cessione — due dei quali con caratteristiche quasi identiche. Impossibile capire a chi sia andato quel credito. Appello rigettato, 14mila euro di spese e doppio contributo unificato a carico della cessionaria.
Il mutuo fondiario era stato erogato nel 2010 dalla banca originaria. La cessionaria lo rivendica in forza di una cessione in blocco. Ma nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017, quella invocata come prova, sono pubblicati tre avvisi di cessione dalla stessa banca: uno a un primo fondo, uno a un secondo fondo (via SPV), uno direttamente a un terzo fondo. Due di questi hanno caratteristiche quasi sovrapponibili: stesse tipologie di crediti, archi temporali quasi identici (dal 1971 o dal 1975 fino al 2016). Il mutuo del 2010 rientra in entrambi. Quale dei due l'abbia acquisito, dalla Gazzetta non si capisce.
L'elenco che non convince
La cessionaria produce anche un elenco debitori di 124 pagine, dichiarando che contiene il codice identificativo della società debitrice. Ma è un documento interno, senza alcuna garanzia di autenticità, non estratto da fonti ufficiali e privo di collegamenti certi con il contratto di cessione. La Corte lo giudica inattendibile.
Il dettaglio che complica tutto
C'è un altro elemento che la Corte valorizza. Nella lettera con cui la banca aveva risolto il mutuo, si dava atto di una cessione del credito già avvenuta in corso di rapporto — ma a favore di un soggetto diverso, una cartolarizzazione del 2011. Non alla cessionaria che aveva agito in giudizio. Un ulteriore tassello che rende impossibile ricostruire la catena.
Le questioni processuali
La cessionaria sosteneva anche che le contestazioni sulla titolarità fossero tardive, perché sollevate solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. La Corte ha risposto che la titolarità del credito è un fatto costitutivo della domanda e che la relativa contestazione è una mera difesa, proponibile in ogni fase e rilevabile d'ufficio. E comunque gli opponenti l'avevano già formulata nell'atto di citazione.
Quanto ai nuovi documenti prodotti in appello, la Corte li ha dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c.
L'esito
Appello rigettato. Sentenza di primo grado confermata. Cessionaria condannata al pagamento delle spese. E scatta anche l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di pari importo a quello già pagato.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. I Civile, sentenza n. 2841/2025 del 24/09/2025, Pres. est. dott.ssa Gabriella Zanon
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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