Tribunale di Vicenza 26.01.2026 - Il conto era a debito per 5mila euro. La CTU rivela che era a credito per 49mila. Il Tribunale condanna la banca

L'attore aveva un conto corrente da decenni, assistito da aperture di credito. Sosteneva che la banca avesse applicato interessi ultralegali, anatocismo e commissioni non pattuite. Chiedeva anche la nullità di clausole in cinque mutui stipulati tra il 2001 e il 2015, invocando la manipolazione dell'Euribor, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e il collegamento negoziale tra i finanziamenti.

Il Tribunale (Giudice dott. Gabriele Conti) ha separato le due partite. Sul conto corrente: vittoria piena. Sui mutui: tutto respinto.

Il conto corrente ribaltato

La CTU ha lavorato su basi solide. Ha applicato i contratti di apertura di credito che lo stesso attore aveva prodotto, ha verificato l'eventuale usura includendo l'effetto della capitalizzazione, ha calcolato la prescrizione sul saldo ricalcolato e non su quello esposto dalla banca. Il risultato ha ribaltato completamente la prospettiva: non un debito di 5.010,44 euro, ma un credito di 49.346,92 euro. Una differenza netta di 54.357,36 euro a favore del correntista.

I mutui: tutti respinti

Sul fronte mutui il Tribunale è stato categorico. Nessun collegamento negoziale: i finanziamenti successivi erano serviti a estinguere i precedenti — mutui solutori, pienamente validi per le Sezioni Unite della Cassazione. La dedotta manipolazione dell'Euribor non reggeva: la banca non era tra i soggetti sanzionati dall'Antitrust europeo e i contratti erano stati stipulati dopo il periodo incriminato. L'ammortamento alla francese non produce anatocismo: il maggior carico di interessi dipende dal differimento della restituzione del capitale, non dalla capitalizzazione. La clausola floor, se chiaramente pattuita, non è vessatoria.

L'atto di citazione da 65 pagine

C'è un passaggio della motivazione che merita attenzione. Il Giudice ha rilevato la violazione del principio di sinteticità: l'atto di citazione contava 65 pagine, superando il limite di 80.000 caratteri fissato dal D.M. 110/2023. La violazione non comporta invalidità — lo dice l'art. 46 disp. att. c.p.c. — ma può essere valutata ai fini delle spese. Ed è ciò che è accaduto: le spese sono state compensate al 50%.

L'esito

Banca condannata a rifondere spese.

Tribunale di Vicenza, Sez. I Civile, sentenza n. 99/2026 del 26/01/2026, Giudice dott. Gabriele Conti

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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