Il conto era a debito per 5mila euro. La CTU rivela che era a credito per 49mila. Il Tribunale di Vicenza condanna la banca

L'attore aveva un conto corrente da decenni, assistito da aperture di credito. Sosteneva che la banca avesse applicato interessi ultralegali, anatocismo e commissioni non pattuite. Chiedeva anche la nullità di clausole in cinque mutui stipulati tra il 2001 e il 2015, invocando la manipolazione dell'Euribor, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e il collegamento negoziale tra i finanziamenti.

Il Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Gabriele Conti) ha separato le due partite. Sul conto corrente: vittoria piena. Sui mutui: tutto respinto.

Il conto corrente ribaltato

La CTU ha lavorato su basi solide. Ha applicato i contratti di apertura di credito che lo stesso attore aveva prodotto, ha verificato l'eventuale usura includendo l'effetto della capitalizzazione, ha calcolato la prescrizione sul saldo ricalcolato e non su quello esposto dalla banca. Il risultato ha ribaltato completamente la prospettiva: non un debito di 5.010,44 euro, ma un credito di 49.346,92 euro. Una differenza netta di 54.357,36 euro a favore del correntista.

I mutui: tutti respinti

Sul fronte mutui il Tribunale è stato categorico. Nessun collegamento negoziale: i finanziamenti successivi erano serviti a estinguere i precedenti — mutui solutori, pienamente validi per le Sezioni Unite della Cassazione. La dedotta manipolazione dell'Euribor non reggeva: la banca non era tra i soggetti sanzionati dall'Antitrust europeo e i contratti erano stati stipulati dopo il periodo incriminato. L'ammortamento alla francese non produce anatocismo: il maggior carico di interessi dipende dal differimento della restituzione del capitale, non dalla capitalizzazione. La clausola floor, se chiaramente pattuita, non è vessatoria.

L'atto di citazione da 65 pagine

C'è un passaggio della motivazione che merita attenzione. Il Giudice ha rilevato la violazione del principio di sinteticità: l'atto di citazione contava 65 pagine, superando il limite di 80.000 caratteri fissato dal D.M. 110/2023. La violazione non comporta invalidità — lo dice l'art. 46 disp. att. c.p.c. — ma può essere valutata ai fini delle spese. Ed è ciò che è accaduto: le spese sono state compensate al 50%.

L'esito

Banca condannata a rifondere spese.

Tribunale di Vicenza, Sez. I Civile, sentenza n. 99/2026 del 26/01/2026, Giudice dott. Gabriele Conti

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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