Un correntista cita la banca per contestare addebiti illegittimi. Il conto corrente segnava un debito di 5.010 euro. Il consulente d'ufficio ricalcola tutto: in realtà era a credito per 49.346 euro. Una differenza di oltre 54mila euro. Il Tribunale di Vicenza, sentenza n. 99 del 26 gennaio 2026, dà ragione al cliente. E condanna la banca a pagare spese e CTU.
L'attore aveva un conto corrente da decenni, assistito da aperture di credito. Sosteneva che la banca avesse applicato interessi ultralegali, anatocismo e commissioni non pattuite. Chiedeva anche la nullità di clausole in cinque mutui stipulati tra il 2001 e il 2015, invocando la manipolazione dell'Euribor, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e il collegamento negoziale tra i finanziamenti.
Il Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Gabriele Conti) ha separato nettamente le due partite.
Sul conto corrente: vittoria piena. Sui mutui: tutto respinto. E c'è un terzo aspetto, trasversale, che ha pesato sull'esito: l'atto di citazione era di 65 pagine.
Il conto corrente ribaltato
La CTU ha lavorato su basi istruttorie solide. Ha applicato i contratti di apertura di credito che lo stesso attore aveva prodotto — e che il Giudice ha ritenuto validi proprio perché prodotti da chi intendeva avvalersene. Ha verificato l'eventuale usura includendo l'effetto della capitalizzazione, come richiesto da Cass. n. 8383/2024. Ha calcolato la prescrizione sul saldo ricalcolato e non su quello esposto dalla banca, secondo il principio ormai consolidato di Cass. n. 29374/2024.
Il risultato ha ribaltato completamente la prospettiva: non un debito di 5.010,44 euro, ma un credito di 49.346,92 euro. Una differenza netta di 54.357,36 euro a favore del correntista.
I mutui: tutti respinti
Sul fronte mutui il Tribunale è stato categorico. Nessun collegamento negoziale: i finanziamenti successivi erano serviti a estinguere i precedenti — mutui solutori, pienamente validi per le Sezioni Unite (Cass. n. 5841/2025). La dedotta manipolazione dell'Euribor non reggeva: la banca non era tra i soggetti sanzionati dall'Antitrust europeo e i contratti erano stati stipulati dopo il periodo contestato (Cass. n. 12007/2024). L'ammortamento alla francese non è anatocismo, e la mancata allegazione del piano non incide sulla trasparenza se il contratto indica TAN, TAEG, durata e composizione delle rate (Cass. S.U. n. 15130/2024 e Cass. n. 7382/2025 per il tasso variabile). La clausola floor, se chiaramente pattuita, non è vessatoria (Cass. n. 1942/2025).
L'atto di citazione da 65 pagine e il principio di sinteticità
C'è un passaggio della motivazione che merita attenzione. Il Giudice ha rilevato d'ufficio la violazione del principio di sinteticità degli atti: l'atto di citazione contava 65 pagine, definite «più una dissertazione teorica che non un atto giudiziario», completo di allegati con testi di algebra. Ben oltre il limite di 80.000 caratteri fissato dal D.M. 110/2023.
Richiamando Cass. n. 21297/2016, il Tribunale ha ricordato che la sovrabbondanza espositiva «non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti di oneri superflui, ma avvolge i temi del decidere in una cortina che ne confonde i contorni». La violazione non comporta invalidità — lo dice espressamente l'art. 46 disp. att. c.p.c. — ma può essere valutata ai fini delle spese. Ed è esattamente ciò che è accaduto: le spese sono state compensate al 50%.
L'esito
Banca condannata a rifondere spese per 3.526 euro di compensi e 272,50 di esborsi (importi già dimezzati), oltre accessori. Spese di CTU interamente a suo carico. Distrazione in favore del difensore antistatario.
Tribunale di Vicenza, Sez. I Civile, sentenza n. 99/2026 del 26/01/2026, Giudice dott. Gabriele Conti
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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