Chi sceglie la via del decreto ingiuntivo non può, mentre il giudizio di merito è ancora in corso, aggirare l'ostacolo e correre a pignorare con il vecchio titolo stragiudiziale.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna, accogliendo l'opposizione a precetto di due fideiussori e dichiarando nullo l'atto di precetto notificato per oltre due milioni di euro.
Il caso è semplice nella dinamica, dirompente nel principio.
Un pool di creditori, forte di una fideiussione per atto pubblico, ottiene un decreto ingiuntivo. Il decreto viene però revocato per incompetenza territoriale e la causa di merito prosegue a Roma. A quel punto, anziché attendere la sentenza, i creditori notificano il precetto sullo stesso titolo negoziale, ripartendo da zero per altra strada.
Il Tribunale frena: la scelta processuale di chiedere il decreto ingiuntivo «consuma» l'attitudine esecutiva autonoma del titolo stragiudiziale.
Quel titolo non è più azionabile finché pende il giudizio di merito. Il creditore che vuole cautelarsi deve chiedere in quella sede un'ordinanza anticipatoria, non può duplicare le iniziative costringendo il debitore a difendersi su più fronti. Diversamente — scrive il giudice — si vanificherebbe l'accertamento giudiziale in corso e si creerebbe un conflitto tra giudicati, in contrasto con i principi di buona fede, economia processuale e giusto processo.
La sentenza colma un vuoto: non risultano precedenti di legittimità su una fattispecie analoga.
Ed è destinata a far discutere, specie nelle operazioni di recupero crediti strutturate, dove la tentazione di percorrere più binari contemporaneamente è frequente. Le spese sono state compensate: questione nuova, meritevole di dibattito. Ma il segnale è chiaro.
Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, sentenza del 22/11/2025, Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
SCARICA L'ALLLGATO: Clicca qui.