Tribunale di Teramo 13/05/2025 – Quando la Gazzetta Ufficiale non basta: il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo e inchioda la banca

Pubblicare l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito se i criteri sono generici. E se la banca non conserva gli estratti conto dall'apertura del rapporto, i saldi negativi si azzerano. Lo ha stabilito il Tribunale di Teramo, accogliendo l'opposizione di una società correntista e della sua garante contro un decreto ingiuntivo da oltre 416.000 euro.

La vicenda è emblematica. La banca ottiene il decreto ingiuntivo e lo fonda sul saldo debitore di un conto corrente assistito da fideiussione. Le società oppongono: tassi oltre soglia, anatocismo, commissioni non pattuite, ius variandi esercitato senza le comunicazioni di legge. Nel frattempo il credito viene ceduto in blocco a una società veicolo di cartolarizzazione, che interviene in giudizio rivendicandone la titolarità. A supporto produce solo l'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il Tribunale frena. La Gazzetta Ufficiale — ricorda il giudice richiamando la Cassazione — esonera il cessionario dalla notifica individuale, ma non prova che quel credito specifico sia davvero entrato nella cessione. Specie quando i criteri dell'avviso sono talmente ampi («crediti sorti antecedentemente al 2016», «classificati in sofferenza», «derivanti da attività bancaria in tutte le sue forme») da risultare onnicomprensivi e inutilizzabili. Dichiarato il difetto di prova della titolarità in capo alla cessionaria. Il credito resta della banca cedente.

Ma il colpo decisivo arriva dalla CTU. Vengono scoperte commissioni di massimo scoperto senza pattuizione scritta, corrispettivo su accordato privo di base contrattuale, tassi debitori superiori a quelli pattuiti senza prova delle comunicazioni ex art. 118 TUB, valute sugli assegni applicate in violazione del contratto. E, soprattutto, mancano gli estratti conto iniziali e quelli di interi periodi intermedi. La banca produce solo «tabulati di rigenerazione archivio»: documenti interni, mai inviati al correntista. Il giudice li dichiara privi di efficacia probatoria e ordina l'azzeramento dei saldi negativi. Il risultato? Nessun debito.

La banca viene condannata alle spese di lite (oltre 22.000 euro, con distrazione) e alle spese di CTU. Compensate invece le spese con la cessionaria intervenuta, stante il contrasto giurisprudenziale sulla prova della cessione in blocco.

Una sentenza che conferma due tendenze ormai solide nella giurisprudenza di merito: la Gazzetta Ufficiale da sola non salva la cartolarizzazione, e la banca che non conserva gli estratti conto integrali paga il conto — anzi, lo azzera.

Tribunale di Teramo, sentenza n. 570/2025 del 13/05/2025, Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà.

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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