Una società di cartolarizzazione interviene in una procedura esecutiva immobiliare affermando di aver acquistato i crediti in blocco.
Gli esecutati contestano. Il G.E. rigetta l'istanza di sospensione: difese sul merito; quindi, — secondo lui — la legittimazione è riconosciuta.
Ma il Tribunale di Vasto, sentenza n. 376 dell'11 dicembre 2025, ribalta tutto: nessuna acquiescenza, la Gazzetta Ufficiale da sola non prova la cessione, gli interventi vanno dichiarati inammissibili.
La procedura esecutiva coinvolgeva tre linee di credito chirografarie garantite da fideiussioni. La cessionaria interviene producendo gli avvisi in Gazzetta Ufficiale. Gli esecutati sollevano contestazioni onnicomprensive: non specificano punto per punto cosa contestano, ma il senso è chiaro — mettono in discussione tutto, titolarità compresa. Il G.E. non è d'accordo: secondo lui, difendersi nel merito significa aver implicitamente accettato che la controparte sia legittimata. Rigetta la sospensione.
Gli esecutati propongono opposizione agli atti esecutivi. E il Tribunale di Vasto (Giudice dott. Aureliano Deluca) dà loro ragione.
Nessuna acquiescenza dalle difese generiche
Il primo passaggio della sentenza è processuale e ha una portata pratica notevole. Il Tribunale afferma che le contestazioni onnicomprensive degli esecutati non potevano che riguardare anche la legittimazione, perché le memorie degli intervenuti si erano incentrate proprio sulla cessione del credito. Non c'è acquiescenza implicita.
C'è un principio più ampio a sostegno: la titolarità del credito è un fatto costitutivo della domanda, e spetta a chi agisce provarlo. La contestazione del debitore è una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto, e può essere sollevata in ogni fase del giudizio — anzi, è rilevabile anche d'ufficio.
La Gazzetta Ufficiale non basta
Superato lo scoglio processuale, il Tribunale affronta il merito: la cessionaria ha provato la titolarità? No. Gli avvisi in Gazzetta Ufficiale indicavano solo un arco temporale vastissimo — dal 1988 al 2020 — senza elementi per identificare con precisione i crediti oggetto della procedura. I contratti di cessione non erano stati prodotti.
Il Giudice chiarisce la funzione della pubblicazione in Gazzetta: serve a esonerare il cessionario dalla notifica individuale e a fissare il momento a partire dal quale il pagamento al cedente non libera il debitore. Ma non prova l'esistenza e il contenuto della cessione. Se il debitore contesta, serve di più: il contratto, o almeno un avviso con elementi circostanziati. E la dichiarazione della banca cedente ha solo valore indiziario, non confessorio.
L'esito
Ordinanze del G.E. revocate. Interventi della cessionaria e della sua mandataria dichiarati inammissibili. Spese compensate tra tutte le parti, data l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Tribunale di Vasto, sentenza n. 376/2025 dell'11/12/2025, Giudice dott. Aureliano Deluca
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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