Cessione in blocco a catena: senza l'avviso in Gazzetta Ufficiale la prova non è raggiunta. La Corte di Firenze riforma e condanna alle spese

Con la sentenza n. 2011 del 21 maggio 2026, la Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile (Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani), ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze, accogliendo l'opposizione a precetto proposta da una mutuataria e accertando il difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione che aveva intimato il pagamento di oltre 278.000 euro.

La vicenda

Il caso traeva origine da un mutuo fondiario stipulato nel 2006 per circa 300.000 euro. Il credito era stato oggetto di una triplice cessione in blocco: dalla banca originaria a una prima società finanziaria (2008), da questa a una SPV (2014) e, infine, da quest'ultima alla società di cartolarizzazione (2017). La cessionaria finale, tramite il proprio servicer, notificava precetto per oltre 278.000 euro. La debitrice proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., eccependo — tra l'altro — la carenza di titolarità del credito.

Il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dalla cessionaria. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione.

La decisione: la catena probatoria deve essere completa

La Corte ha accolto il primo motivo di appello, relativo proprio alla titolarità, ritenendolo assorbente.

Il vizio fatale: manca l'avviso della terza cessione

La cessionaria doveva dimostrare tre passaggi: banca originaria → prima cessionaria → SPV → cessionaria finale. Per i primi due era stata prodotta la Gazzetta Ufficiale con i relativi avvisi di cessione. Per il terzo — il passaggio decisivo dalla SPV alla cessionaria finale — no.

Il documento 15, prodotto in primo grado, conteneva sì un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2017, ma riguardava una cessione diversa: quella tra la banca (Unicredit) e la cessionaria finale, non quella tra la SPV e la cessionaria. Lo aveva ammesso la stessa difesa della cessionaria nella memoria di replica: un «errore materiale» nel depositare l'estratto.

L'avviso corretto — quello relativo alla cessione SPV → cessionaria finale — è stato prodotto solo con la memoria ex art. 190 c.p.c., e dunque tardivamente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile.

Una catena senza anello iniziale

La motivazione è nitida: in mancanza dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la «catena identificativa dei crediti ceduti» risulta «priva del suo anello iniziale e imprescindibile». Una carenza «dirimente», che rende irrilevanti gli altri documenti prodotti — elenchi debitori in formato PDF di incerta provenienza, screenshot della Centrale Rischi, rimandi a siti internet. Il link al sito non può supplire il difetto di prova se l'avviso che lo contiene non è stato tempestivamente prodotto.

La dichiarazione della cedente: no, se a renderla è un terzo senza procura

La Corte ha escluso valore probatorio anche al documento 17, una dichiarazione resa non dalla cedente (la SPV), bensì da Unicredit «in nome e per conto» di quest'ultima. Pur riconoscendo il principio per cui la dichiarazione stragiudiziale della cedente che attesta l'inclusione del credito tra quelli ceduti costituisce prova idonea (cfr. App. Firenze n. 831/2026, n. 797/2026, n. 465/2023), la Corte ha rilevato che nel caso concreto non era stata prodotta alcuna procura della cedente a____. Quand'anche ______ fosse stata servicer della cedente ai sensi dell'art. 2, commi 3, lett. c), 6 e 6-bis L. 130/1999, i poteri del servicer sono limitati alla riscossione e ai servizi di cassa, non si estendono ad atti ricognitivi della titolarità del credito.

Il principio della Cassazione

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità più recente in materia:

  • L'onere di dimostrare l'inclusione del credito nella cessione in blocco grava sul cessionario, «salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass. n. 25547/2025; Cass. n. 4277/2023);
  • L'avviso in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata «laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco» (Cass. n. 28335/2025);
  • Il rinvio a un sito internet contenente l'elenco dei crediti ceduti è valido se l'avviso di cessione che lo contiene è tempestivamente prodotto (Cass. n. 33966/2025);
  • «Il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto» (Cass. n. 23834/2025).

Il principio affermato

La sentenza consolida un orientamento già espresso dalla stessa Corte distrettuale e dalla Cassazione, ma lo precisa sotto un profilo decisivo: nelle cessioni in blocco a catena, ogni passaggio deve essere provato con l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale tempestivamente prodotto in giudizio. Se manca anche un solo anello — o se l'avviso è depositato oltre le preclusioni istruttorie — l'intera catena probatoria crolla, e le prove suppletive (elenchi debitori, dichiarazioni di terzi, link a siti web) non sono in grado di colmare la lacuna.

Esito e spese

La Corte ha accolto l'opposizione a precetto, accertato il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria e condannato quest'ultima alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi: € 11.229 per il primo grado ed € 7.120 per l'appello (oltre spese generali, IVA e CPA), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, Avv. Alessio Orsini.

Corte d'Appello di Firenze, Sez. I Civile, sentenza n. 2011/2026 del 21/05/2026, Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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