Cessione in blocco a catena: senza l'avviso in Gazzetta Ufficiale la prova non è raggiunta. La Corte di Firenze riforma e condanna alle spese

Con la sentenza n. 2011 del 21 maggio 2026, la Corte d'Appello di Firenze (Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani) ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze, accogliendo l'opposizione a precetto proposta da una mutuataria e accertando il difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione che aveva intimato il pagamento di oltre 278.000 euro.

La vicenda

Il caso traeva origine da un mutuo fondiario del 2006 per circa 300.000 euro. Il credito era stato oggetto di una triplice cessione in blocco. La cessionaria finale notificava precetto per oltre 278.000 euro. La debitrice proponeva opposizione, eccependo la carenza di titolarità. Il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione.

L'errore fatale: manca l'avviso della terza cessione

La cessionaria doveva dimostrare tre passaggi. Per i primi due aveva prodotto gli estratti della Gazzetta Ufficiale. Per il terzo — il passaggio decisivo dalla SPV alla cessionaria finale — aveva depositato un avviso che però riguardava una cessione completamente diversa. Lo aveva ammesso la stessa difesa della cessionaria nella memoria di replica: un «errore materiale» nel selezionare l'estratto.

Quello giusto è stato prodotto solo con la memoria ex art. 190 c.p.c., dunque tardivamente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile. E senza l'avviso, la «catena identificativa dei crediti ceduti» risulta «priva del suo anello iniziale e imprescindibile» — una carenza «dirimente» che rende irrilevanti tutti gli altri documenti prodotti: elenchi debitori in PDF di incerta provenienza, screenshot, dichiarazioni di terzi.

La dichiarazione del terzo senza procura

La cessionaria aveva prodotto anche una dichiarazione resa da una banca «in nome e per conto» della SPV cedente, per attestare l'inclusione del credito. La Corte l'ha ritenuta priva di valore probatorio: non era stata conferita alcuna procura dalla cedente alla dichiarante. E quand'anche quest'ultima fosse stata servicer della cedente, i poteri del servicer sono limitati alla riscossione e ai servizi di cassa, non si estendono ad atti ricognitivi della titolarità.

L'esito

La Corte ha accolto l'opposizione, accertato il difetto di titolarità e condannato la cessionaria alle spese di entrambi i gradi: € 11.229 per il primo grado ed € 7.120 per l'appello, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Corte d'Appello di Firenze, Sez. I Civile, sentenza n. 2011/2026 del 21/05/2026, Pres. est. dott.ssa Isabella Mariani – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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