Con la sentenza n. 772 del 3 giugno 2026, il Tribunale di Treviso ha rigettato integralmente la domanda di condanna proposta da una società cessionaria, mandataria del fondo acquirente, nei confronti di un correntista, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannando la società attrice alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il caso
La vicenda traeva origine da un decreto ingiuntivo di oltre 114.000 euro ottenuto dalla cessionaria in forza di una duplice cessione in blocco di crediti: dalla banca originaria a una SPV e da quest'ultima al fondo acquirente. L'opponente, difeso dall'Avv. Alessio Orsini, contestava la titolarità del credito in capo alla cessionaria, eccependo che non vi era prova dell'effettiva inclusione del proprio rapporto nel perimetro delle cessioni.
La decisione: l'onere della prova grava sul cessionario
Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ritenendola fondata e assorbente, sulla base di due argomenti centrali.
Discrasia tipologica tra massa ceduta e credito azionato. Gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale individuavano i crediti ceduti come derivanti da «finanziamenti ipotecari e/o chirografari concessi a debitori classificati a sofferenza». Il credito azionato, invece, traeva origine dal saldo debitore di un rapporto di conto corrente. Questa divergenza oggettiva – osserva il Giudice – impedisce di ritenere dimostrata la riconducibilità del rapporto alla massa ceduta, in assenza di allegazioni ulteriori.
Inidoneità probatoria della documentazione unilaterale. L'estratto notarile prodotto dalla cessionaria si limitava ad attestare la conformità dei dati estratti dal sistema informatico della parte, senza alcuna attestazione circa la fondatezza del credito o la sua provenienza dalle cessioni. L'atto notarile di deposito della lista crediti, prodotto tardivamente solo in sede di note conclusive, certificava unicamente la provenienza del documento ma non attribuiva fede privilegiata al suo contenuto, rimasto confinato alla sfera dichiarativa della parte.
Il principio affermato
La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico: nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB e art. 4 L. 130/1999, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dalla notifica individuale ai debitori ceduti, ma non dall'onere di dimostrare – con elementi specifici e univoci – che il singolo credito azionato rientri effettivamente nei criteri selettivi indicati nell'avviso. La produzione di documenti unilaterali, ancorché depositati con atto notarile, non è sufficiente a colmare questo onere probatorio.
Esito e spese
La domanda attorea è stata rigettata e la società cessionaria è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 8.097,00 per onorari (oltre spese generali, IVA e CPA), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.