Cessione in blocco: l'avviso descrive finanziamenti, il credito nasce da conto corrente. Il Tribunale di Treviso rigetta la domanda da 114mila euro

Con la sentenza n. 772 del 3 giugno 2026, il Tribunale di Treviso (Giudice dott.ssa Laura Ceccon) ha rigettato la domanda di condanna proposta da una società di recupero crediti, mandataria di un fondo, nei confronti di un correntista, accogliendo l'eccezione di carenza di titolarità del credito e condannando la società attrice alla rifusione delle spese.

Il caso

La vicenda traeva origine da un decreto ingiuntivo di oltre 114.000 euro ottenuto in forza di una duplice cessione in blocco: dalla banca originaria a una SPV e da quest'ultima al fondo acquirente. Il correntista si opponeva, contestando l'effettiva inclusione del proprio rapporto nel perimetro delle cessioni.

I tre vizi

Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione fondata e assorbente, individuando tre ragioni di rigetto.

Discrasia tipologica. Gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale individuavano i crediti ceduti come derivanti da «finanziamenti ipotecari e/o chirografari concessi a debitori classificati a sofferenza». Il credito azionato, invece, traeva origine dal saldo debitore di un conto corrente. Questa divergenza oggettiva — ha osservato il Giudice — impedisce di ritenere dimostrata la riconducibilità del rapporto alla massa ceduta, in assenza di prove ulteriori.

Documenti unilaterali. L'estratto notarile prodotto dalla cessionaria si limitava ad attestare la conformità dei dati estratti dal sistema informatico della società, senza alcuna attestazione sulla fondatezza del credito o la sua provenienza dalle cessioni. L'atto notarile di deposito della lista crediti certificava solo la provenienza formale del documento, senza attribuire fede privilegiata al suo contenuto, rimasto confinato alla sfera dichiarativa della parte.

Produzione tardiva. La lista crediti era stata depositata solo in sede di note conclusive, in violazione delle preclusioni istruttorie, ed era dunque inutilizzabile.

Esito e spese

La domanda è stata rigettata e la società attrice condannata alla rifusione delle spese.

Tribunale di Treviso, Sez. III Civile, sentenza n. 772/2026 del 03/06/2026, Giudice dott.ssa Laura Ceccon – Avv. Alessio Orsini per il convenuto opponente.

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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