Cessione in blocco: la banca cedente non compare in Gazzetta Ufficiale? Il decreto ingiuntivo va revocato

Con la sentenza n. 35 del 21 gennaio 2026, il Tribunale di Ascoli Piceno (Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi) ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una fideiussore, revocando il provvedimento monitorio di circa 29.000 euro per difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione.

Il caso

La vicenda traeva origine da una fideiussione omnibus prestata nel 2008 a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente. Anni dopo, una società di cartolarizzazione otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della fideiussore, affermando di aver acquisito il credito in blocco. L'opponente eccepiva il difetto di titolarità.

Perché la prova non è stata raggiunta

Il Tribunale ha rilevato tre vizi nella posizione della cessionaria.

La banca originaria non compariva in Gazzetta Ufficiale. L'estratto prodotto elencava cinque banche cedenti. Nessuna coincideva con la Cassa di Risparmio che aveva erogato il credito e ricevuto la fideiussione. Il codice fiscale era diverso. La cessionaria non ha fornito alcuna spiegazione.

Il cedente cambiava da un atto all'altro. Nel ricorso monitorio la cessionaria aveva dichiarato di agire in forza di una cessione da un istituto; nella comparsa di costituzione ne ha indicato un altro. Due banche diverse, senza mai produrre il contratto di cessione.

Non era stata indicata la categoria del credito. In presenza di una moltitudine di criteri descrittivi, inclusivi ed esclusivi, la cessionaria non aveva neppure individuato a quale categoria appartenesse il credito azionato. E secondo la Cassazione il cessionario deve dimostrare non solo che il credito rientra nei criteri descrittivi, ma anche che non ricade in quelli esclusivi, in base al principio di vicinanza della prova.

A ciò si aggiunge che la memoria conclusionale depositata due volte dalla cessionaria — con nuova documentazione — è stata dichiarata inammissibile per tardività.

Esito e spese

Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opposta alla rifusione delle spese, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario, IVA e CPA.

Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. I Civile, sentenza n. 35/2026 del 21/01/2026, Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi – Avv. Alessio Orsini per l'opponente.

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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