Cessione in blocco: la banca cedente non compare in Gazzetta Ufficiale? Il credito non è provato. Il Tribunale di Ascoli Piceno revoca il decreto ingiuntivo

Con la sentenza n. 35 del 21 gennaio 2026, il Tribunale di Ascoli Piceno (Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi) ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una fideiussore, revocando il provvedimento monitorio di circa 29.000 euro per difetto di titolarità del credito in capo alla società di cartolarizzazione ingiungente.

Il caso

La vicenda traeva origine da una fideiussione omnibus limitata, prestata nel 2008 a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente concessa dalla banca originaria a una ditta individuale. Anni dopo, una società di cartolarizzazione otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della fideiussore, affermando di aver acquisito il credito in blocco.

L'opponente eccepiva — tra l'altro — il difetto di titolarità del credito.

La decisione: la cedente non corrisponde a nessuna delle banche elencate in Gazzetta

Il Tribunale ha accolto l'opposizione con una motivazione lineare e rigorosa.

L'onere della prova. Il Giudice ha richiamato i principi consolidati della Cassazione: la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dalla notifica individuale al debitore, ma non dalla prova dell'esistenza e del contenuto della cessione (Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 2780/2019). L'avviso può costituire prova adeguata solo se le indicazioni in esso contenute consentono di ricondurre «con certezza» il credito alla massa ceduta (Cass. n. 9412/2023; Cass. n. 7866/2024).

Il vizio nel caso concreto. L'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla cessionaria elencava cinque banche cedenti. Nessuna di esse coincideva con la banca che aveva originariamente erogato il credito e ricevuto la fideiussione. Il codice fiscale della banca originaria era diverso da quello della banca indicata in Gazzetta. E la cessionaria non ha fornito alcuna spiegazione di questa discrasia.

L'onere di provare anche i criteri esclusivi. Il Tribunale ha inoltre richiamato Cass. n. 23852/2025, secondo cui il cessionario non deve solo dimostrare che il credito rientri nei criteri descrittivi della cessione, ma anche che non ricada in quelli esclusivi. Onere non assolto, anche perché la cessionaria aveva omesso di individuare persino la categoria di appartenenza del credito tra la «moltitudine di criteri descrittivi, inclusivi ed esclusivi» indicati nell'avviso.

Contraddizione interna. Il Giudice ha rilevato un'ulteriore incongruenza: nel ricorso monitorio la cessionaria aveva indicato un cedente, nella comparsa di costituzione un altro. Il tutto senza mai produrre il contratto di cessione. Per la Cassazione (n. 5857/2022), senza il contratto non può ritenersi raggiunta la prova della titolarità.

Il principio affermato

La sentenza consolida un orientamento pratico di grande utilità: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo fondate su cessioni in blocco, il cessionario deve dimostrare la perfetta corrispondenza tra la banca che ha originato il credito e una delle banche cedenti elencate nell'avviso di Gazzetta Ufficiale. Se i codici fiscali non coincidono, o se il cedente cambia da un atto all'altro, la prova non è raggiunta. Né il cessionario può limitarsi a invocare criteri generici: deve individuare lo specifico credito e la sua categoria di appartenenza, provando anche l'assenza di cause di esclusione.

Esito e spese

Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società opposta alla rifusione delle spese, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario, IVA e CPA.

Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. I Civile, sentenza n. 35/2026 del 21/01/2026, Giudice dott.ssa Luisella Lorenzi – Avv. Alessio Orsini per l'opponente.

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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