Contratto di mutuo prodotto solo in note conclusive? Inammissibile. La Corte di Bologna riforma e accoglie l'opposizione a precetto

Con la sentenza n. 491 del 19 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Bologna (Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio) ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini e accolto l'opposizione a precetto proposta da un mutuatario, accertando che la cessionaria non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata per circa 42.000 euro.

Il motivo decisivo: il contratto di mutuo non c'era

Il creditore procedente aveva notificato precetto in forza di un mutuo fondiario del 2006. Il debitore si era opposto. Il Tribunale di Rimini aveva respinto l'opposizione, ma in appello la prospettiva è cambiata radicalmente per una ragione tanto semplice quanto decisiva: il contratto di mutuo — il titolo su cui si fondava l'azione esecutiva — non era stato tempestivamente prodotto in primo grado.

La cessionaria, al momento della costituzione, aveva dichiarato di averlo depositato come documento n. 4. Ma nel fascicolo di parte, sotto quel numero, c'era un ricorso per intervento in una procedura esecutiva. Il contratto di mutuo è comparso solo con le note difensive conclusive del 7 luglio 2023, ben oltre i termini preclusivi dell'art. 183 c.p.c.

La Corte ha dichiarato la produzione inammissibile. E in appello il documento non poteva essere recuperato: la riforma del 2012 consente di produrre nuovi documenti in secondo grado solo se la parte dimostra di non aver potuto farlo prima per causa a lei non imputabile. Impedimento che la cessionaria non aveva neppure allegato.

La titolarità del credito: un profilo processuale interessante

La Corte ha respinto il motivo di appello relativo al difetto di titolarità, ma lo ha fatto applicando un principio utile: le preclusioni dell'art. 345 c.p.c. non operano per i documenti che provano la legittimazione attiva. L'atto di cessione, prodotto per la prima volta in appello, era dunque ammissibile. Ma il contratto di mutuo — ha chiarito la Corte — è documento di merito: serve a provare l'esistenza e il contenuto del diritto. Per questo soggiace alle preclusioni piene.

Senza contratto, niente prova del diritto

La conclusione è netta: in mancanza del contratto di mutuo ritualmente prodotto, il creditore non ha assolto l'onere probatorio. Non basta che il debitore abbia riconosciuto l'esistenza del rapporto: ciò che manca è la prova del contenuto — tassi, condizioni, piano di ammortamento — che spetta al creditore ed è contestata dal debitore.

Esito e spese

La Corte ha accolto l'opposizione e condannato la cessionaria alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.

Corte d'Appello di Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 491/2026 del 19/02/2026, Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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