Con la sentenza n. 491 del 19 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile (Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio), ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini e accolto l'opposizione a precetto proposta da un mutuatario, accertando che la cessionaria non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata. La ragione: il contratto di mutuo — titolo su cui si fondava l'azione esecutiva — non era stato tempestivamente prodotto in primo grado.
La vicenda
Il creditore procedente, una società di cartolarizzazione, notificava precetto per circa 42.000 euro in forza di un mutuo fondiario del 2006. Il debitore proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. contestando, tra l'altro, la titolarità del credito, l'idoneità del contratto come titolo esecutivo e la determinatezza delle condizioni. Il Tribunale di Rimini respingeva l'opposizione.
La decisione d'appello
La Corte ha esaminato tre motivi di gravame.
La titolarità del credito: motivo respinto
L'appellante sosteneva che la cessionaria non avesse provato la titolarità. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando un principio processuale rilevante: le preclusioni di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. non si applicano ai documenti prodotti al fine di offrire prova della legittimazione attiva (Cass. n. 25087/2024; Cass. n. 17062/2019; Cass. n. 5610/2019). L'atto di cessione, prodotto per la prima volta in appello, era dunque ammissibile e provava la titolarità in capo alla cessionaria.
Il contratto di mutuo: produzione tardiva e inammissibile
Qui la Corte ha accolto le censure dell'appellante. Il creditore non aveva prodotto il contratto di mutuo — con i relativi allegati, incluso il piano di ammortamento — nei termini preclusivi dell'art. 183, ultimo comma, c.p.c. Il documento era stato depositato solo con le note difensive conclusive del 7 luglio 2023, in preparazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., ben oltre lo spirare dei termini.
La cessionaria aveva dichiarato, al momento della costituzione in primo grado, di aver prodotto il contratto come doc. 4. Ma nel fascicolo di parte quel documento non c'era: al numero 4 corrispondeva un ricorso per intervento in procedura esecutiva.
Quanto alla produzione in appello, la Corte l'ha ritenuta inammissibile: la riforma del 2012 ha ristretto la producibilità di nuovi documenti al solo caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile. Impedimento che la cessionaria non aveva neppure allegato. Il contratto di mutuo, peraltro, attiene al merito e non a una questione processuale.
La conseguenza: difetto di prova del diritto
Senza il contratto di mutuo ritualmente prodotto, il creditore non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante. La Corte ha richiamato Cass. n. 34812/2021: il creditore opposto ha sempre l'onere di provare sia l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta l'obbligazione, sia la misura di essa. Né rileva che il debitore abbia contestato profili specifici del contratto: quand'anche si ritenesse riconosciuta l'esistenza del rapporto, mancherebbe comunque la prova del contenuto — condizioni, tassi, piano di ammortamento — che spetta al creditore e che il debitore contesta.
Il principio affermato
La sentenza consolida due principi processuali di grande impatto pratico:
Esito e spese
La Corte ha accolto l'opposizione, dichiarato l'insussistenza del diritto della cessionaria a procedere a esecuzione forzata e condannato quest'ultima alle spese di entrambi i gradi: € 7.616 (compensi) ed € 545 (anticipazioni) per il primo grado; € 6.946 (compensi) ed € 804 (anticipazioni) per l'appello, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 491/2026 del 19/02/2026, Pres. dott. Giuseppe De Rosa, rel. avv. Andrea Di Gregorio – Avv. Alessio Orsini per l'appellante.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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