Corte D’App. di Bologna Sent. 19.10.2022 – Revoca integrale del decreto ingiuntiv di € 75.000,00 – Mancato assolvimento dell’onere probatorio e illegittima remissione in termini – Mancata produzione estratti conto – Mancata produzione della fideiussione

La Corte D’Appello di Bologna in accoglimento dell’atto di gravame presentato dalla società correntista e dai due fideiussori, tutti assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 75.000,00 emesso dal Tribunale di Ravenna.

Con il primo motivo di appello, è stata rilevata l’inammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto e quindi l’erroneità del provvedimento con cui il Tribunale di Ravenna concedeva la remissione in termini.

Difatti, quando la convenuta opposta depositava istanza di remissione in termini per la produzione della seconda memoria istruttoria, in realtà non erano ancora decorsi i termini perentori, motivo per il quale avrebbe potuto rimediare al precedente errore nel deposito.

Risultando tardiva la produzione della seconda memoria con i relativi estratti conto allegati, la Corte D’Appello ha ritenuto che la domanda di pagamento fosse sfornita di prova, non essendo a tal fine sufficiente il certificato ex art. 50 TUB.

La Corte D’Appello ha altresì accolto il secondo motivo inerente la mancata produzione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente il solo deposito dell’aumento di massimale.

In ragione di ciò, è stata accolta l’eccezione di decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia della fideiussione.

In riforma quindi della Sentenza di primo grado, sia la società che i fideiussori sono stati completamente esdebitati dall’ingiunzione di € 75.000,00.

 

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