Con la sentenza n. 1096 del 10 settembre 2025, la Corte d'Appello di Ancona (Presidente dott.ssa Annalisa Gianfelice, Relatore dott.ssa Paola Damiani) ha rigettato l'appello principale della società cessionaria e ha accolto parzialmente l'appello incidentale del fideiussore, confermando la liberazione di quest'ultimo per abusiva concessione del credito e condannando la banca alle spese integrali del primo grado.
La vicenda
La banca otteneva un decreto ingiuntivo per oltre 81.000 euro contro tre fideiussori a garanzia delle obbligazioni di una società poi fallita (un conto corrente e un mutuo). Uno dei fideiussori — uscito dalla società già nel 1996 — si opponeva invocando la liberazione ex art. 1956 c.c.: la banca aveva concesso il mutuo nel 2010 senza chiedergli l'autorizzazione, pur versando la garantita in condizioni già gravemente deteriorate. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto, condannava l'opponente al solo saldo del conto corrente (circa 842 euro) e compensava le spese. La cessionaria — subentrata in blocco ex art. 58 TUB — proponeva appello principale; il fideiussore spiegava appello incidentale.
I profili della decisione
Liberazione del fideiussore. La Corte ha confermato la liberazione dal debito relativo al mutuo. Due circostanze, non specificamente contestate dalla banca, sono state decisive: il bilancio 2009 della garantita si era chiuso con una perdita di oltre 147.000 euro; nel verbale assembleare allegato al mutuo, il Presidente dichiarava che il finanziamento serviva «per la chiusura immediata degli affidamenti e scoperture ad oggi in essere» e che la banca garantiva la «non segnalazione della sofferenza». La clausola di dispensa dall'art. 1956 c.c. è stata ritenuta nulla: la condotta della banca integrava un'abusiva concessione del credito in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il fideiussore, uscito dalla società nel 1996, non poteva conoscere lo stato di dissesto sopravvenuto.
Natura della garanzia. La Corte ha escluso il contratto autonomo di garanzia. La clausola «a semplice richiesta scritta» non basta: occorrono anche la rinuncia espressa e inequivoca ad opporre eccezioni. La rinuncia prevista in contratto era limitata al solo recesso della banca dal rapporto principale e non riguardava il rapporto garantito. La clausola integrava una mera clausola solve et repete, compatibile con la fideiussione ordinaria.
Titolarità della cessionaria. Respinto il motivo di appello incidentale: il fideiussore, contestando nel merito le condizioni applicate dalla banca cedente, aveva riconosciuto implicitamente la cessione.
Saldo del conto corrente. Confermata la condanna a 842 euro. La contestazione dell'opponente («esistenza e veridicità dei saldi») era generica e inidonea a contrastare il saldaconto certificato ex art. 50 TUB. Il fideiussore avrebbe potuto richiedere gli estratti conto ex art. 119 TUB, essendovi legittimato al pari del correntista.
L'esito
Rigettato l'appello principale e accolto in parte l'incidentale, la banca è stata condannata alle spese integrali del primo grado (circa _______ euro), attesa la revoca pressoché totale del decreto (residuavano solo 842 euro su oltre 81.000). In appello, spese compensate per un terzo e condanna della banca ai restanti due terzi (circa ______ euro), con distrazione. Raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Corte d'Appello di Ancona, Prima sezione civile, sentenza n. 1096/2025 del 10/09/2025 – Avv.ti Alessio Orsini e Francesco Maroni per il fideiussore appellato e appellante incidentale.
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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