Corte D’Appello di Genova 20.04.2024 – Nullità fideiussione – Mancanza contratto di affidamento nullità interessi entro fido – Indeterminatezza della c.m.s. – Mancata pattuizione delle C.I.V.

La Corte D’Appello di Genova, ha accolto l’appello spiegato con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, enunciando importanti principi sia in materia di conto corrente che di fideiussione.

Con riferimento al rapporto di conto corrente, ha accolto il gravame nella parte in cui è stato contestato che il rapporto di conto corrente dovesse essere ricostruito con i tassi sostitutivi BOT, in quanto, seppure fosse pacifica la concessione di un affidamento di € 35.000,00, non era stato disciplinato il relativo tasso d’interesse.

Difatti, in atti venne depositato anche il contratto di apertura del conto che, però, disciplinava il mero “tasso per lo scoperto” e non quello per il fido.

Accolta anche l’eccezione di illegittimità della clausola disciplinante la c.m.s. che ne indicava solo la misura percentuale, “senza alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata ed alla sua periodicità” e anche quella di illegittima applicazione delle commissioni di istruttoria veloce, poiché non previste in contratto.

Per ciò che poi attiene alla fideiussione, la Corte D’Appello ha correttamente rilevato come il contratto oggetto di giudizio contenesse gli articoli n. 2, 4 e 6 del modello ABI dichiarato illegittimo con provvedimento dell’Antitrust e della Banca D’Italia del 02.05.2005.

In ragione di ciò, la Corte ha osservato che le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all’art. 1957 dovessero essere dichiarate nulle, così come stabilito dalla Sentenza delle SSUU del 30.12.2021, n.41994.

Precisa, inoltre, che “La nullità parziale del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo”.

Nel caso di specie, in ragione della nullità della clausola di deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. ne discende “l’accoglibilità del motivo di impugnazione proposto” e quindi la decadenza della Banca dal proporre la domanda di pagamento nei confronti del fideiussore, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di decadenza.

All’esito del giudizio, il debitore principale si è visto ridurre l’importo ingiunto, da € 55.650,06, alla minor somma di € 18.976,07, mentre il fideiussore è stato totalmente esdebitato in ragione della decadenza maturata.

 

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