Corte di Appello di Venezia 24/09/2025 – Tre avvisi di cessione nella stessa Gazzetta Ufficiale, ma il credito a chi è andato? La Corte di Venezia conferma il rigetto e condanna alle spese

Con la sentenza n. 2841 del 24 settembre 2025, la Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile (Pres. est. dott.ssa Gabriella Zanon), ha rigettato l'appello proposto da una società di cartolarizzazione, confermando la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva revocato il decreto ingiuntivo da circa 278mila euro per difetto di prova della titolarità del credito.

La vicenda

La cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di un mutuo fondiario erogato nel 2010 dalla banca originaria. Sia la società debitrice che il garante si opponevano, contestando la titolarità del credito. Il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione. La cessionaria proponeva appello, sostenendo che le contestazioni avversarie sulla titolarità fossero tardive e che comunque la documentazione prodotta fosse sufficiente.

Perché la Corte ha confermato il rigetto

Nessuna tardività della contestazione. La Corte ha chiarito che la contestazione della titolarità del credito non è un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa: è proponibile in ogni fase del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio. Gli opponenti, peraltro, l'avevano già formulata nell'atto di citazione.

La Gazzetta Ufficiale non scioglieva il dubbio. Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017 erano pubblicati ben tre avvisi di cessione in blocco dalla stessa banca: uno a un primo fondo, uno a un secondo fondo (tramite una SPV), uno direttamente a un terzo fondo. Due di questi avevano caratteristiche pressoché identiche: entrambi riguardavano crediti da mutui, aperture di credito e finanziamenti erogati tra gli anni Settanta e il 2016. Il mutuo del 2010 rientrava astrattamente in entrambi gli archi temporali. Impossibile stabilire con certezza a quale cessionario fosse andato.

L'elenco debitori non era attendibile. Il documento prodotto dalla cessionaria era un elenco interno di 124 pagine, senza alcuna garanzia di autenticità, privo di riferimenti certi al contratto di cessione e non estratto da fonti ufficiali.

La lettera di risoluzione indicava un altro cessionario. Nella lettera con cui la banca aveva risolto il mutuo si dava atto di una cessione a un soggetto diverso — una cartolarizzazione del 2011 — non alla cessionaria che aveva agito in giudizio.

Nuovi documenti in appello inammissibili. I documenti prodotti per la prima volta in grado di appello sono stati dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c.

Esito

Appello rigettato. Cessionaria condannata a rifondere le spese del grado: 14.239 euro per compensi, oltre accessori, con distrazione. Dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I Civile, sentenza n. 2841/2025 del 24/09/2025, Pres. est. dott.ssa Gabriella Zanon – Avv. Alessio Orsini per gli appellati.

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

SCARICA LA SENTENZA: Clicca qui.

logo

Sempre e solo dalla
TUA parte

Seguimi su: