Con ordinanza del 1° aprile 2026, il Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, Giudice dott.ssa Michela Guantario, ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una società di persone, ordinando alla cessionaria del credito la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, perché effettuata in assenza di una valutazione complessiva della situazione finanziaria della debitrice.
Il caso
La ricorrente intratteneva da oltre trent'anni un rapporto di conto corrente con una banca. Nel 2018, a fronte della richiesta della banca di ripianare l'esposizione debitoria, la società chiedeva la documentazione contrattuale per verificare la legittimità delle condizioni applicate — in particolare interessi determinati secondo le condizioni «uso piazza» e addebiti anatocistici. La banca non riscontrava le richieste.
Nonostante la contestazione pendente, la banca prima intimava il pagamento del saldo (circa 23.000 euro) tramite il proprio servicer, poi cedeva il credito in blocco a una società di recupero. Quest'ultima, nel novembre 2025, comunicava l'imminente segnalazione a sofferenza — e nel gennaio 2026 la segnalazione risultava effettivamente iscritta in Centrale Rischi.
La ricorrente agiva in via d'urgenza, deducendo di non versare in stato di insolvenza né di difficoltà economica: i finanziamenti in essere risultavano in regolare ammortamento, i fidi erano rispettati, e il mancato pagamento del saldo era imputabile esclusivamente alla contestazione giudiziale del credito.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, articolando la decisione su due piani: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Sulla illegittimità della segnalazione
Il punto di diritto è netto. La Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, nel suo ultimo aggiornamento (11 febbraio 2025), Sezione 2, punto 1.5, prevede espressamente che «l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore».
Il principio è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità: la segnalazione non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento o dal volontario inadempimento, ma deve fondarsi sul riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, equiparabile — anche se non coincidente — con la condizione di insolvenza (Cass. n. 15609/2014).
Nel caso di specie, la cessionaria non aveva neppure allegato di aver effettuato un'autonoma istruttoria sulla situazione finanziaria della ricorrente prima di segnalarla: si era limitata a richiamare una comunicazione della banca cedente risalente al 2019, che peraltro non aveva indotto nemmeno la banca stessa a procedere alla segnalazione. La pluralità di finanziamenti in essere — lungi dal dimostrare uno stato di dissesto — attestava piuttosto la capacità della società di onorare regolarmente gli impegni. Quanto al perdurante inadempimento, esso trovava giustificazione non nell'incapienza patrimoniale ma nella contestazione del credito.
Sul periculum in mora
Il pregiudizio è stato ritenuto provato. La ricorrente aveva documentato richieste di chiarimenti pervenute da due istituti bancari (Banco BPM e Banca Sella) proprio a seguito della segnalazione, con espresso riferimento alla necessità di valutare il mantenimento dei rapporti in corso e l'erogazione di nuovi finanziamenti. Una reazione di allarme del ceto bancario che, osserva il Giudice, «potrebbe incidere sulla fiducia […] nella capacità della società ricorrente di far fronte agli impegni assunti» e risultare ostativa all'accesso al credito indispensabile per l'attività d'impresa.
Il principio affermato
L'ordinanza ribadisce un principio di grande rilievo pratico per il contenzioso bancario: la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi non può essere utilizzata come strumento di pressione per il recupero di crediti contestati. L'intermediario che segnala — sia esso la banca originaria o il cessionario in blocco — ha l'onere di svolgere una valutazione autonoma e attuale della complessiva situazione finanziaria del debitore. L'iscrizione a sofferenza non è una conseguenza automatica del mancato pagamento, tanto meno quando quest'ultimo è giustificato da una contestazione sostanziale del credito.
Esito
Il Tribunale ha ordinato a Kruk Investimenti S.r.l. la cancellazione immediata della segnalazione, con condanna alla rifusione delle spese (€ 2.740 per compensi, € 286 per spese, oltre accessori), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, ordinanza 1° aprile 2026, Giudice dott.ssa Michela Guantario
Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno
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