Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi: non basta il mancato pagamento. Il Tribunale di Milano ordina la cancellazione immediata

Con ordinanza del 1° aprile 2026, il Tribunale di Milano, Sez. VI Civile (Giudice dott.ssa Michela Guantario), ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una società, ordinando al cessionario del credito la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Il caso

La ricorrente intratteneva da oltre trent'anni un rapporto di conto corrente con una banca. Nel 2018, a fronte della richiesta di ripianare l'esposizione debitoria di circa 23.000 euro, la società chiedeva la documentazione contrattuale per verificare la legittimità delle condizioni applicate — interessi determinati a «uso piazza» e addebiti anatocistici. La banca non riscontrava. Ciononostante, prima intimava il pagamento tramite il proprio servicer, poi cedeva il credito in blocco a una società di recupero. Quest'ultima, nel novembre 2025, comunicava l'imminente segnalazione a sofferenza e, nel gennaio 2026, la segnalazione risultava effettivamente iscritta.

La ricorrente agiva in via d'urgenza, deducendo di non versare in stato di difficoltà economica: i finanziamenti in essere erano in regolare ammortamento, i fidi rispettati, e il mancato pagamento del saldo dipendeva esclusivamente dalla contestazione del credito.

Perché la segnalazione era illegittima

La Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, nell'ultimo aggiornamento del febbraio 2025, prevede che la segnalazione a sofferenza «implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore».

Il Tribunale ha rilevato tre violazioni.

Nessuna istruttoria autonoma. Il cessionario non aveva neppure allegato di aver valutato la situazione finanziaria della ricorrente prima di segnalarla. Si era limitato a richiamare una comunicazione della banca cedente del 2019, che peraltro non aveva spinto la stessa banca a procedere alla segnalazione.

I finanziamenti in essere provavano il contrario del dissesto. Il cessionario sosteneva che la pluralità di finanziamenti dimostrava una situazione deficitaria. Il Giudice ha rovesciato l'argomento: quei finanziamenti erano tutti in regolare ammortamento, a riprova della capacità della società di onorare gli impegni. Il ricorso al credito bancario, per un'impresa, è fisiologico.

L'inadempimento era giustificato dalla contestazione. La società non pagava perché contestava il credito, e lo faceva sin dalla prima richiesta della banca. La Circolare 139 vieta espressamente di segnalare a sofferenza in presenza di una contestazione.

Il periculum in mora

La ricorrente ha provato il danno concreto: due banche con cui intratteneva rapporti le avevano scritto chiedendo chiarimenti proprio a causa della segnalazione, mettendo in discussione i rapporti in essere e le nuove linee di credito. Una reazione di allarme del ceto bancario che confermava il pregiudizio immediato per l'attività d'impresa.

Esito

Il Tribunale ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione e condannato il cessionario alle spese: 2.740 euro per compensi, 286 euro per spese vive, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, ordinanza 1° aprile 2026, Giudice dott.ssa Michela Guantario

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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