Il Tribunale, nel caso esaminato, è stato chiamato ad esprimersi in ordine alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva di un mutuo fondiario, nell’ambito di una opposizione ex art. 615 I° co. c.p.c.. Constatata l'esistenza del "fumus" e del "periculum", ha ritenuto sussistenti i "gravi motivi" richiesti dall'art. 615, c. 1, cpc per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo a base del precetto opposto.
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