Il Tribunale di Ascoli Piceno con due ordinanze "gemelle" ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avendo "rilevato che il contratto di mutuo tra le parti non sembra idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica delle somme mutuate, poichè il momento dell'erogazione viene rinviato ad una data futura ed incerta e subordinata all'avveramento di determinate condizioni".
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