- Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 497 del 01.07.2021 – Banca condannata per lite temeraria – Revoca integrale del decreto ingiuntivo a seguito di omologa del piano del consumatore – Usura estinzione anticipata art. 1815 II° co. c.c. – Esdebitazione

Con la Sentenza del 01.07.2021 il Tribunale di Ascoli Piceno ha espresso importanti principi a tutela dell’utente bancario.

Il caso di specie desta particolare interesse poiché il soggetto ingiunto dalla Banca, precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo, aveva presentato il piano del consumatore, ai sensi della L. n. 3 del 2012, che poi venne omologato.

Nel relativo procedimento, parimenti seguito dall’ Avv. Alessio Orsini, si era rilevato come la Banca in questione avesse nel tempo concesso finanziamenti chirografari in successione e così facendo la quota capitale non veniva mai rimborsata, trovandosi in sostanza a pagare solo interessi.

Come noto, infatti, utilizzando un piano di ammortamento alla francese, le rate iniziali sono composte per lo più da interessi e da pochissimo capitale.

Per tali ragioni alla Banca era stata offerta la somma di € 100,00 a fronte di oltre € 11.000,00 di credito, che venne omologata dal Tribunale.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha preliminarmente osservato come “L’esito della procedura, se favorevolmente concluso, determina che i crediti oggetto della stessa vengono rinegoziati dalle parti con l’intervento di apposito organismo e con l’omologazione del giudice” e quindi, “nessuna domanda può essere proposta dall’originario creditore nei confronti del soggetto che ha concluso con esito favorevole la procedura ex art. 6 della legge 3/12”.

L’accoglimento di tale motivo ha portato anche alla condanna della banca per lite temeraria, in quanto “Per le ragioni esposte in merito all’avvenuta regolamentazione dei rapporti tra le parti avvenuta con la procedura di sovraindebitamento, appaiono sussistere nel caso di specie i presupposti per l’applicazione della predetta normativa”, essendo rilevante, ai fini dell’art. 96 III° co. c.p.c.,  una “condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”.

Per ciò che concerne il fideiussore, poiché gli effetti dell’omologa del piano non si riverberano nei confronti del garante, il Tribunale ha accolto l’opposizione per quella che era la contestazione in ordine al superamento dei tassi soglia.

In particolare è stata dedotta l’usurarietà delle pattuizioni economiche dei 4 mutui, considerando la commissione di estinzione anticipata.

A tal riguardo, il Tribunale ha osservato come “la valutazione del c.d. costo promesso, deve essere sempre effettuata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Difatti, ai sensi dell’art. 644 c.p. si intendono usurari gli interessi, commissioni e spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento stesso in cui sono promessi, con particolare riferimento alla commissione di estinzione anticipata prevista nei contratti di finanziamento.

Premesso ciò, dalle risultanze della c.t.u. è emerso che se si considera nel calcolo utile ai fini della determinazione del tasso soglia il costo della estinzione anticipata del finanziamento l’opposta applicò dei tassi superiori a quello soglia previsto.

Il c.t.u. nell’elaborato peritale distingue due ipotesi: quella in cui nel calcolo viene escluso il computo del costo dell’estinzione anticipata e quello in cui detto costo non viene computato”.

In ragione di quanto sopra, “deve essere applicato il calcolo che prevede il costo dell’estinzione anticipata con ogni conseguenza in ordine alla individuata usurarietà dei tassi applicati dalla banca opposta.

Secondo il c.t.u., alla luce del ricalcolo dei conteggi eseguiti oggetto del presente giudizio, sussiste un saldo attivo in favore dell’obbligato principale per tutti i contratti di finanziamento e per il rapporto di conto corrente”.

In ragione di un saldo positivo ovviamente il decreto ingiuntivo è stato revocato anche nei confronti del fideiussore.

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