Nel caso in commento venne spiegata, da altro difensore, opposizione all’esecuzione che venne respinta. Per la prima volta, nel ricorso per reclamo, venne eccepita l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo poiché non avente le caratteristiche previste dall’art. 474 c.p.c. Il Collegio ha preliminarmente osservato come tale questione potesse essere rilevata anche d'ufficio.
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