Tribunale di Bologna, 22/11/2025 – Opposizione a precetto: se il creditore sceglie il decreto ingiuntivo, non può più azionare il titolo stragiudiziale in pendenza del giudizio di merito

Con la sentenza del 22 novembre 2025, il Tribunale di Bologna (Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro) ha accolto l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da due fideiussori, dichiarando l'insussistenza del diritto dei creditori di agire esecutivamente in forza del titolo stragiudiziale e la conseguente nullità del precetto opposto.

La vicenda

Due fideiussori ricevevano la notifica di un precetto per importi superiori a due milioni di euro, fondato su una fideiussione rilasciata per atto pubblico nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario in pool. I creditori avevano però già richiesto e ottenuto, sulla base del medesimo titolo negoziale, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Tale decreto, opposto dai fideiussori, era stato revocato per incompetenza territoriale e il giudizio di merito risultava tuttora pendente avanti ad altro Tribunale. I fideiussori proponevano quindi opposizione al precetto, contestando — tra gli altri motivi — che la scelta del creditore di munirsi del decreto ingiuntivo gli precludeva di azionare in via esecutiva l'originario titolo stragiudiziale.

Il principio affermato

Il Tribunale ha ritenuto che, nella peculiare fattispecie, la possibilità per i creditori di azionare esecutivamente il titolo stragiudiziale fosse esclusa dalla scelta processuale di porre previamente lo stesso titolo a fondamento di un decreto ingiuntivo. Con la conseguenza che, revocato il decreto e pendente il giudizio di merito, resta inibita l'attitudine del titolo negoziale a fungere da titolo esecutivo autonomamente azionabile ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.

Le ragioni della decisione

Il Tribunale ha sviluppato il proprio ragionamento su due direttrici.

Questione sistematica: evitare la sovrapposizione tra giudizi. Ammettere l'esecuzione su titolo stragiudiziale in pendenza del giudizio di merito sul medesimo rapporto contrattuale significherebbe vanificare l'utilità dell'accertamento giudiziale già in corso, con un'anomala interferenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'esecuzione — giudizi che, per petitum e causa petendi, dovrebbero rimanere distinti e non sovrapponibili, con il rischio di un conflitto logico di giudicati.

Questione di abuso del processo e giusto processo. Consentire al creditore di moltiplicare le iniziative processuali per la medesima pretesa creditoria, costringendo il debitore a difendersi contemporaneamente in più sedi, configura un ingiustificato aggravio e contrasta con i principi di buona fede, correttezza ed economia processuale, oltre che con il canone del giusto processo.

In un'ottica solidaristica di contemperamento delle posizioni delle parti, il creditore che ha scelto la via dell'accertamento giudiziale deve attendere l'esito di quel giudizio e, semmai, richiedere in quella sede un'ordinanza anticipatoria di condanna, senza poter aggirare la pendenza azionando parallelamente il titolo stragiudiziale in via esecutiva.

L'esito

Il Tribunale ha accolto l'opposizione e dichiarato l'insussistenza del diritto dei creditori di procedere esecutivamente alla data di notifica del precetto, con conseguente nullità derivata del precetto stesso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'obiettiva novità delle questioni trattate, della condotta conciliativa manifestata dai creditori dopo la fase sommaria e del rigetto di altre eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti.

Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, sentenza del 22/11/2025, Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro.

 

Avv. Alessio Orsini Viale Treviri 202, Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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